(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del
                          23 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                             Beneficiari
    1.  L'art.  2  della  legge  regionale  30 ottobre  1995,  n.  49
(provvedimenti  per  l'assistenza  tecnica e per i servizi innovativi
alle imprese artigiane) e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2. - 1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1
le  associazioni  regionali  degli  artigiani e della piccola impresa
rappresentate  nel  consiglio  nazionale  dell'economia e del lavoro,
operanti  nella  Regione e nelle quattro province liguri e con almeno
duecento imprese iscritte per provincia".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 28 gennaio 2000
                                MORI