(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della
            Regione Lombardia n. 6 dell'11 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifica del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio
      1999, n. 1 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi
                           per l'impiego"
    1.  Il  comma  3 dell'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio
1999,  n.  1  (Politiche  regionali  del  lavoro  e  dei  servizi per
l'impiego) e' cosi' sostituito:
      "3. La commissione e' composta:
        a) dal  Presidente  della  giunta  regionale o dall'assessore
delegato in materia di lavoro, che svolge funzioni di presidente;
        b) da  sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di
datori di lavoro piu' rappresentative su base regionale;
        c) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni dei
lavoratori piu' rappresentative su base regionale;
        d) dal  consigliere  regionale  di  parita' nominato ai sensi
della   legge   10 aprile  1991,  n.  125  (Azioni  positive  per  la
realizzazione delle parita' tra uomini e donne in materie di lavoro);
        e) da  un  rappresentante  designato dalle associazioni delle
categorie protette piu' rappresentative su base regionale.".
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 7 febbraio 2000
                              FORMIGONI