(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, n. 8 del 25 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lombardia, per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura, come definiti dall'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio con conducente), concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), o in attesa di assegnazione di licenza taxi, limitatamente ai primi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.