(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
            Regione Lombardia, n. 8 del 25 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Lombardia, per favorire gli autoservizi pubblici
non di linea di taxi con autovettura, come definiti dall'art. 2 della
legge  regionale  15 aprile  1995,  n.  20 (Norme per il trasporto di
persone   mediante  servizio  di  taxi  e  servizi  di  noleggio  con
conducente),  concede  contributi  in  conto  capitale ai titolari di
licenza  taxi,  singoli  o associati nelle forme previste dall'art. 7
della  legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di
persone  mediante  autoservizi pubblici non di linea), o in attesa di
assegnazione   di   licenza  taxi,  limitatamente  ai  primi  6  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.