(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
              Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2000)

                       IL C0NSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Disposizioni  procedurali  con modificazioni della legge regionale n.
                               86/1983

    1. L'art. 17, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n.
86   (Piano   generale  delle  aree  regionali  protette.  Norme  per
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza naturale e
ambientale), e' cosi' sostituito:
      "1. Per ogni parco regionale vengono formati:
        a) un  piano territoriale di coordinamento, avente effetti di
piano  paesistico  coordinato  ai  sensi  dell'art.  57  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15  marzo  1997, n. 59) con i
contenuti   paesistici   del   piano  territoriale  di  coordinamento
provinciale;  tale  piano,  in  attuazione  dell'art.  25 della legge
6 dicembre  1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), reca, in
apposita  sua  parte,  avente  altresi' effetti di piano territoriale
regionale, le previsioni di cui all'art. 16-ter, comma 2, per le zone
di   cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  qualora  individuate
nell'ambito del parco regionale;
        b) un piano di gestione.".
    2.  L'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 86/1983 e' cosi'
sostituito:
      "6.  Dalla  data  di  pubblicazione  della  proposta di piano o
relativa  variante  cessano  di  applicarsi  le norme di salvaguardia
previste  dalla  legge  istitutiva  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1,
lettera  d)  e,  sino  alla data di pubblicazione della deliberazione
della  giunta  regionale  di  approvazione  e comunque per il termine
massimo  non prorogabile di diciotto mesi, e' vietato ogni intervento
in  contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore; per le aree
di  cui all'art. 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime
di   salvaguardia   sino   all'entrata   in  vigore  della  legge  di
approvazione di cui all'art. 19 e comunque per il termine massimo non
prorogabile di ventiquattro mesi.".
    3.  All'art.  18  della legge regionale n. 86/1983 e' aggiunto il
comma 6-bis:
      "6-bis.  Qualora  il  piano  territoriale  di coordinamento del
parco  regionale  non  sia  approvato  nel  termine  di diciotto mesi
previsto  dal  comma  precedente,  spetta  all'ente gestore del parco
stesso  un  indennizzo  pari  al  venti  per  cento  dell'importo dei
finanziamenti regionali corrisposti all'ente nell'anno precedente, da
corrispondersi  a  carico del bilancio regionale per la realizzazione
di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.".
    4.  All'art.  19  della  legge regionale n. 86/1983 i commi 1 e 2
sono cosi' sostituiti:
      "  1.  Il  provvedimento  d'adozione  del piano territoriale di
coordinamento   o  delle  relative  varianti  e'  pubblicato  a  cura
dell'ente  gestore  negli  albi  pretori  dei comuni e delle province
interessate  per  trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Lombardia e su almeno due
quotidiani  con l'indicazione della sede ove si puo' prendere visione
dei  relativi  elaborati; chiunque vi abbia interesse puo' presentare
osservazioni  entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta e'
trasmessa  alla giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni,
unitamente   alle   osservazioni  ed  alle  relative  controdeduzioni
deliberate dall'ente gestore.
      2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la giunta regionale
verifica   la   proposta   rispetto   ai  propri  indirizzi  ed  alle
disposizioni  di  legge in materia, determina le modifiche necessarie
anche   in   relazione  alle  osservazioni  ed  alle  controdeduzioni
pervenute  e  procede  all'approvazione  del  piano  territoriale  di
coordinamento  o  della  relativa  variante con propria deliberazione
soggetta a pubblicazione.".
      5.  All'art. 19 della legge regionale n. 86/1983 e' aggiunto il
comma 2-bis:
        "2-bis.  Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi
l'individuazione,   nell'ambito   del  parco  regionale,  delle  zone
costituenti parco naturale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la
giunta  regionale,  completata  la  verifica  di  cui  al comma 2 e a
seguito  dell'approvazione  del  piano territoriale di coordinamento,
trasmette al consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione
all'interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonche'
gli  elaborati  recanti  la  disciplina  delle medesime; il consiglio
regionale provvede ad approvare con legge l'individuazione delle zone
suddette  ed  inoltre, con propria delibera, approva definitivamente,
agli  effetti  dell'art. 25 della legge n. 394/1991, la disciplina di
parco  naturale  di  cui  all'art. 16-ter, comma 2, avente valenza di
piano territoriale regionale.".
    6.  I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per
i  quali, alla data d'entrata in vigore della presente legge, e' gia'
stata deliberata da parte della giunta regionale la verifica prevista
dal  previgente  articolo  19,  comma  2,  quarto alinea, della legge
regionale   n.   86/1983;   sono  restituiti  alla  giunta  regionale
unitamente  agli  elaborati  delle  commissioni  consiliari  ed  agli
emendamenti   gia'  presentati  in  consiglio  regionale.  La  giunta
regionale  provvede  successivamente  ad  istruire i provvedimenti da
sottoporre  alla  approvazione  del  consiglio  regionale  per quanto
riguarda  le aree a parco naturale, secondo quanto previsto dal comma
2-bis  dell'art.  19  della  legge regionale n. 86/1983, aggiunto dal
comma  5  del  presente articolo. I piani sono approvati dalla giunta
regionale  con  propria  deliberazione  da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
    7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
proposte  di  piano  territoriale  e  loro  varianti  gia'  trasmesse
dall'ente  gestore  alla  Regione  sotto  la vigenza delle precedenti
disposizioni  in  materia,  nonche'  ai  futuri piani territoriali di
coordinamento  o  loro  varianti  riguardanti i parchi gia' dotati di
tali strumenti approvati con legge regionale.
    8.  Il  regime  di  salvaguardia previsto dall'art. 2 della legge
regionale 29 gennaio 1999, n. 7 (Proroga della salvaguardia del Parco
agricolo  sud  Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia
dei  parchi  regionali)  per  le  proposte  di  piano territoriale di
coordinamento   dei   parchi  regionali  o  relative  varianti,  come
risultanti  a  seguito  della  procedura  di  verifica  prevista  dal
previgente  articolo 19, comma 2, quarto alinea della legge regionale
n.  86/1983  qualora  gia'  deliberata alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' prorogato sino al 30 giugno 2000 per tutti i
parchi regionali indicati nella legge regionale n. 7/1999.