(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2000) IL C0NSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni procedurali con modificazioni della legge regionale n. 86/1983 1. L'art. 17, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), e' cosi' sostituito: "1. Per ogni parco regionale vengono formati: a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresi' effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all'art. 16-ter, comma 2, per le zone di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell'ambito del parco regionale; b) un piano di gestione.". 2. L'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 86/1983 e' cosi' sostituito: "6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, e' vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore; per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all'entrata in vigore della legge di approvazione di cui all'art. 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.". 3. All'art. 18 della legge regionale n. 86/1983 e' aggiunto il comma 6-bis: "6-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente, spetta all'ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell'importo dei finanziamenti regionali corrisposti all'ente nell'anno precedente, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.". 4. All'art. 19 della legge regionale n. 86/1983 i commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti: " 1. Il provvedimento d'adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti e' pubblicato a cura dell'ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si puo' prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta e' trasmessa alla giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore. 2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la giunta regionale verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e procede all'approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.". 5. All'art. 19 della legge regionale n. 86/1983 e' aggiunto il comma 2-bis: "2-bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi l'individuazione, nell'ambito del parco regionale, delle zone costituenti parco naturale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a seguito dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento, trasmette al consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione all'interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonche' gli elaborati recanti la disciplina delle medesime; il consiglio regionale provvede ad approvare con legge l'individuazione delle zone suddette ed inoltre, con propria delibera, approva definitivamente, agli effetti dell'art. 25 della legge n. 394/1991, la disciplina di parco naturale di cui all'art. 16-ter, comma 2, avente valenza di piano territoriale regionale.". 6. I piani territoriali dei parchi regionali e loro varianti per i quali, alla data d'entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata deliberata da parte della giunta regionale la verifica prevista dal previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea, della legge regionale n. 86/1983; sono restituiti alla giunta regionale unitamente agli elaborati delle commissioni consiliari ed agli emendamenti gia' presentati in consiglio regionale. La giunta regionale provvede successivamente ad istruire i provvedimenti da sottoporre alla approvazione del consiglio regionale per quanto riguarda le aree a parco naturale, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 86/1983, aggiunto dal comma 5 del presente articolo. I piani sono approvati dalla giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di piano territoriale e loro varianti gia' trasmesse dall'ente gestore alla Regione sotto la vigenza delle precedenti disposizioni in materia, nonche' ai futuri piani territoriali di coordinamento o loro varianti riguardanti i parchi gia' dotati di tali strumenti approvati con legge regionale. 8. Il regime di salvaguardia previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1999, n. 7 (Proroga della salvaguardia del Parco agricolo sud Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia dei parchi regionali) per le proposte di piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali o relative varianti, come risultanti a seguito della procedura di verifica prevista dal previgente articolo 19, comma 2, quarto alinea della legge regionale n. 86/1983 qualora gia' deliberata alla data di entrata in vigore della presente legge, e' prorogato sino al 30 giugno 2000 per tutti i parchi regionali indicati nella legge regionale n. 7/1999.