(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
                      n. 1 del 15 gennaio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     LA COMMISSIONE DI CONTROLLO
                Non ha rilevato vizi di legittimita'
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
               Licenza di pesca - Rilascio - Validita'
    1.  L'esercizio  della  pesca nelle acque interne e' consentito a
tutti  i cittadini italiani e stranieri ed e' subordinato al possesso
della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale.
    2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
      a) il  personale della regione e degli enti delegati in materia
di  pesca o da tali enti incaricato, allorche', agisce nell'esercizio
di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
      b) gli  addetti  agli  impianti  di  piscicoltura,  nonche', il
personale  e  gli  utenti  dei  bacini  di pesca a pagamento, durante
l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli impianti stessi;
      c) coloro che, a norma delle vigenti leggi, sono autorizzati ad
effettuare catture per scopi scientifici.
    3.   La  licenza  di  pesca  e'  rilasciata  dall'amministrazione
provinciale   nel  cui  territorio  risiede  il  richiedente,  previa
presentazione di:
      a) domanda    in   carta   legale   intestata   al   presidente
dell'amministrazione provinciale;
      b) ricevuta   del   versamento   della   tassa  di  concessione
regionale;
      c) ricevuta del versamento costo libretto;
      d) due fotografie formato tessera;
      e) certiftcato di residenza in carta semplice;
      f) una marca da bollo.
    4.  Agli  stranieri in soggiorno nel territorio regionale, verra'
rilasciato   un  permesso  di  pesca,  della  validita'  di  mesi  3,
presentando  il  passaporto  o  documento equipollente, la domanda in
carta  legate e la ricevuta del versamento della tassa di concessione
regionale per licenze di tipo "D".
    5.  Ai  soggetti  minorenni  la licenza di pesca viene rilasciata
previo  assenso  scritto,  in carta legale, di chi esercita la patria
potesta' o la tutela.
    6.  Le  licenze  di  pesca,  predisposte  a  cura  della Regione,
dovranno  riportare:  timbro della provincia, numero di iscrizione al
registro   provinciale,  cognome,  nome  data  e  luogo  di  nascita,
residenza del titolare e data del rilascio.
    7.  Le  licenze  di  pesca  hanno  la  validita' di anni sei, con
decorrenza dalla data del rilascio.
    8.  Per  poter  esercitare l'attivita', il pescatore e' tenuto ad
effettuare il pagamento annuale della tassa di concessione regionale.
    9. Il versamento della tassa regionale deve essere effettuato per
ogni anno di validita' della licenza successivo a quello di rilascio.
    10.  Qualora il pescatore non eserciti l'attivita' per uno o piu'
anni,  non  e'  tenuto  al  versamento  della tassa che, comunque, se
effettuato  in  ritardo sara' valido fino alla data di scadenza della
licenza.
    11. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa deve
essere  allegata  alla  licenza  ed  esibita  ad  ogni  richiesta del
personale di vigilanza.
    12.  In caso di distruzione o smarrimento della licenza di pesca,
il  titolare  deve richiedere una nuova licenza, secondo le modalita'
di cui al precedente comma 3.