(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 15 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA COMMISSIONE DI CONTROLLO Non ha rilevato vizi di legittimita' IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Licenza di pesca - Rilascio - Validita' 1. L'esercizio della pesca nelle acque interne e' consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed e' subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale. 2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale della regione e degli enti delegati in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorche', agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate; b) gli addetti agli impianti di piscicoltura, nonche', il personale e gli utenti dei bacini di pesca a pagamento, durante l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli impianti stessi; c) coloro che, a norma delle vigenti leggi, sono autorizzati ad effettuare catture per scopi scientifici. 3. La licenza di pesca e' rilasciata dall'amministrazione provinciale nel cui territorio risiede il richiedente, previa presentazione di: a) domanda in carta legale intestata al presidente dell'amministrazione provinciale; b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale; c) ricevuta del versamento costo libretto; d) due fotografie formato tessera; e) certiftcato di residenza in carta semplice; f) una marca da bollo. 4. Agli stranieri in soggiorno nel territorio regionale, verra' rilasciato un permesso di pesca, della validita' di mesi 3, presentando il passaporto o documento equipollente, la domanda in carta legate e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per licenze di tipo "D". 5. Ai soggetti minorenni la licenza di pesca viene rilasciata previo assenso scritto, in carta legale, di chi esercita la patria potesta' o la tutela. 6. Le licenze di pesca, predisposte a cura della Regione, dovranno riportare: timbro della provincia, numero di iscrizione al registro provinciale, cognome, nome data e luogo di nascita, residenza del titolare e data del rilascio. 7. Le licenze di pesca hanno la validita' di anni sei, con decorrenza dalla data del rilascio. 8. Per poter esercitare l'attivita', il pescatore e' tenuto ad effettuare il pagamento annuale della tassa di concessione regionale. 9. Il versamento della tassa regionale deve essere effettuato per ogni anno di validita' della licenza successivo a quello di rilascio. 10. Qualora il pescatore non eserciti l'attivita' per uno o piu' anni, non e' tenuto al versamento della tassa che, comunque, se effettuato in ritardo sara' valido fino alla data di scadenza della licenza. 11. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata alla licenza ed esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza. 12. In caso di distruzione o smarrimento della licenza di pesca, il titolare deve richiedere una nuova licenza, secondo le modalita' di cui al precedente comma 3.