(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 13 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: "Con l'occasione il Governo ha precisato che: 1) la disposizione dell'art. 5, comma 1, non puo' che essere interpretata nel senso di rispettare la quantita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 352/1993, pur nell'ottica del principio del giusto peso; 2) l'art. 13 non puo' non tener conto, nella sua fase attuativa, delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 686/1996 in particolare per cio' che riguarda le commissioni esaminatrici (art. 5) e la previsione dei corsi sia per gli enti pubblici che privati (art. 3). Il Governo ha altresi' preso atto dell'errore materiale comunicato con fax dalla Regione Molise datato 9 febbraio 2000". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta. la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 332, e seguente regolamento del 14 luglio 1995, n. 376, al fine di: a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurando la conservazione degli habitat di crescita; b) agevolare i soggetti residenti nella Regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito; c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei ricercatori nonche' attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati micologici).