(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana n. 6
                       dell'11 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 52/1998 sono aggiunti
i seguenti articoli:
    "Art.  15-bis  (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione
dei  disabili). - 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999,
n.  68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' istituito il
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo .
    2.  Il  Fondo  e'  finalizzato  al  sostegno  delle iniziative di
inserimento  dei  disabili  nel  mondo  del  lavoro,  con particolare
riferimento  alle  convenzioni  ed  alle  iniziative intraprese dalle
cooperative  sociali  di  cui  agli  articoli  11 e 12 della legge n.
68/1999.
    3. La giunta regionale sulla base dei criteri contenuti nel piano
regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 10 della
legge  regionale  n.  52/1998 stabilisce le modalita' di gestione del
fondo  e,  valutate  le  proposte del comitato previsto al successivo
art.  15-ter,  approva  il  programma di ripartizione delle risorse e
verifica i risultati dell'attivita'.
    Art.  15-ter (Comitato regionale per il fondo). - 1. E' istituito
il  comitato regionale per il fondo che, nel rispetto degli indirizzi
di  cui  al  precedente  art.  15-bis,  comma  3, propone alla giunta
regionale  la destinazione delle risorse che costituiscono il fondo e
le modalita' di verifica dei risultati.
    2. Il comitato regionale per il fondo e' costituito da:
      a) assessore  regionale  competente in materia di lavoro, o suo
delegato, con funzioni di presidente;
      b) un  componente  designato dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello regionale;
      c) un  componente  designato dalle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative a livello
regionale;
      d) un  componente  designato  dalle  associazioni  dei disabili
comparativamente piu' rappresentative a livello regionale.
    3.   Alle  sedute  del  comitato  partecipa  altresi',  a  titolo
consultivo,  il direttore dell'Ente Toscana lavoro o suo delegato. In
caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. I criteri per
la  determinazione  della  rappresentativita' di cui alle lettere b),
c),  d)  del  comma  2  del  presente  articolo  sono  stabiliti  con
deliberazione della giunta regionale.
    4. Il comitato regionale per il fondo e' nominato con decreto del
presidente  della  giunta  regionale  e  dura  in carica per l'intera
legislatura.
    5.  Le  funzioni  di  assistenza  amministrativa al comitato sono
esercitate dal dipartimento regionale competente.
    6.  Il  comitato  regionale per il fondo disciplina, con apposito
regolamento, le modalita' del proprio funzionamento.