(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 52/1998 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 15-bis (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). - 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo . 2. Il Fondo e' finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle convenzioni ed alle iniziative intraprese dalle cooperative sociali di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999. 3. La giunta regionale sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 10 della legge regionale n. 52/1998 stabilisce le modalita' di gestione del fondo e, valutate le proposte del comitato previsto al successivo art. 15-ter, approva il programma di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attivita'. Art. 15-ter (Comitato regionale per il fondo). - 1. E' istituito il comitato regionale per il fondo che, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente art. 15-bis, comma 3, propone alla giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il fondo e le modalita' di verifica dei risultati. 2. Il comitato regionale per il fondo e' costituito da: a) assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello regionale; c) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale; d) un componente designato dalle associazioni dei disabili comparativamente piu' rappresentative a livello regionale. 3. Alle sedute del comitato partecipa altresi', a titolo consultivo, il direttore dell'Ente Toscana lavoro o suo delegato. In caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. I criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 del presente articolo sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale. 4. Il comitato regionale per il fondo e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura. 5. Le funzioni di assistenza amministrativa al comitato sono esercitate dal dipartimento regionale competente. 6. Il comitato regionale per il fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalita' del proprio funzionamento.