(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 23
                           febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          Ha posto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  ed  integrazioni  dell'art.  15  della legge regionale
                       14 ottobre 1998, n. 34
    1. La lettera c), del comma 2, dell'art. 15 della legge regionale
14 ottobre 1998, n. 34, e' sostituita dalla seguente:
    "c)  un  pari  numero  dei  sindaci  di  cui alla lettera b), dei
restanti comuni designati dall'ANCI regionale";
    2. La prima parte del comma 5, dell'art. 15 della legge regionale
14 ottobre 1998, n. 34, e' sostituita dalla seguente:
    "5.  Il  presidente  del  consiglio  e'  eletto nel proprio seno,
secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 6.".
    3.  Dopo  il  comma  12,  dell'art.  15  della legge regionale 14
ottobre 1998, n. 34, e' aggiunto il seguente:
    "13.  Le  riunioni  del consiglio sono equiparate, ai fini di cui
all'art.  4  della  legge  27 dicembre  1985,  n.  816  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti
di  appartenenza. Per tali riunioni e' fissato un gettone di presenza
per   un  valore  di  L. 100.000,  salvo  adeguamento  I.S.T.A.T.  da
determinare con atto della Giunta regionale.".