(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 23 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha posto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni ed integrazioni dell'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 1. La lettera c), del comma 2, dell'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e' sostituita dalla seguente: "c) un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni designati dall'ANCI regionale"; 2. La prima parte del comma 5, dell'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e' sostituita dalla seguente: "5. Il presidente del consiglio e' eletto nel proprio seno, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 6.". 3. Dopo il comma 12, dell'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e' aggiunto il seguente: "13. Le riunioni del consiglio sono equiparate, ai fini di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza. Per tali riunioni e' fissato un gettone di presenza per un valore di L. 100.000, salvo adeguamento I.S.T.A.T. da determinare con atto della Giunta regionale.".