(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Basilicata con la presente legge organizza ed attua azioni: a) per la difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio naturale; b) per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo; c) per la tutela della flora e della fauna spontanea; d) per la diffusione e la promozione della conoscenza dei valori ambientali e della legislazione in materia di tutela ambientale. 2. Per il raggiungimento delle predette finalita' la Regione, in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il servizio volontario delle guardie ecologiche.