(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22
                         del 4 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione Basilicata con la presente legge organizza ed attua
azioni:
      a) per  la difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio
naturale;
      b) per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo;
      c) per la tutela della flora e della fauna spontanea;
      d) per  la  diffusione  e  la  promozione  della conoscenza dei
valori   ambientali   e  della  legislazione  in  materia  di  tutela
ambientale.
    2.  Per il raggiungimento delle predette finalita' la Regione, in
attuazione  dell'art. 9  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio  1977,  n.  616,  istituisce  il  servizio volontario delle
guardie ecologiche.