(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Al presidente o suo delegato, ai componenti a qualsiasi titolo e al segretario della commissione regionale per la tutela del paesaggio, di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50, formalmente costituita e nominata dal presidente della giunta regionale, viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire centomila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute. Ai componenti estranei all'amministrazione regionale che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si recano alla seduta, e' corrisposto, oltre al compenso di cui al comma precedente, una indennita' chilometrica, calcolata con i parametri riservati ai dirigenti regionali, nonche' le spese di vitto, se documentate, per distanze supeilori a 50 km misurate dalla propria residenza all'ufficio dipartimentale.