(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22
                         del 4 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Al  presidente o suo delegato, ai componenti a qualsiasi titolo e
al   segretario   della  commissione  regionale  per  la  tutela  del
paesaggio,  di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1993,
n.  50, formalmente costituita e nominata dal presidente della giunta
regionale,  viene  corrisposto un gettone di presenza nella misura di
lire  centomila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative
sedute.
    Ai   componenti   estranei   all'amministrazione   regionale  che
risiedono  stabilmente  in  comuni  diversi  da quello ove ha sede la
commissione,  qualora si recano alla seduta, e' corrisposto, oltre al
compenso  di  cui  al  comma precedente, una indennita' chilometrica,
calcolata  con  i parametri riservati ai dirigenti regionali, nonche'
le  spese  di  vitto,  se documentate, per distanze supeilori a 50 km
misurate dalla propria residenza all'ufficio dipartimentale.