(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 10 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Basilicata, anche al fine di garantire la migliore assistenza farmaceutica alla popolazione, e' disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonche' della chiusura per ferie, festivita' e riposo dalle norme della presente legge. 2. La continuita' del servizio farmaceutico durante l'intervallo pomeridiano, nei festivi e di notte, e' assicurata da tutte le farmacie aperte al pubblico secondo le modalita' di cui ai successivi articoli. 3. Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di servizio di guardia farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna. 4. Al fine della presente legge si intende: a) a battenti aperti: quando la farmacia e' aperta al pubblico; b) a battenti chiusi: quando la farmacia e' di turno con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio all'interno; c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia di turno e' indicato il luogo e il recapito telefonico dove il farmacista puo' essere reperito prontamente. 5. Durante il servizio "a battenti chiusi" e a "chiamata" il cittadino che accede a tale servizio deve essere munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia fatto esplicita menzione del carattere di "urgenza" della prescrizione e vi abbia apposto l'ora del rilascio e la firma. E' dovuto il diritto addizionale previsto dalla Tariffa nazionale per tutte le prestazioni erogate durante il servizio "a battenti chiusi" e a "chiamata".