(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      32 dell'29 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Beni della Regione - Classificazione
    1.  La  Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai
sensi  dell'art. 119  della  Costituzione.  I  beni  della Regione si
distinguono   in   demaniali   e   patrimoniali   secondo   le  norme
dell'art. 822 e seguenti del Codice civile.
    2.  Fanno  parte  del  demanio  regionale  i beni della specie di
quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se
appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
    3.   I   beni  patrimoniali  regionali  si  distinguono  in  beni
indisponibili e disponibili, nonche' in mobili e immobili.
    4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni,
a  qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e
terzo  comma dell'art. 826 del Codice civile, nonche' tutti gli altri
beni definiti tali da leggi statali e regionali.
    5.  Fanno  parte  deI patrimonio disponibile della Regione i beni
non ricompresi tra quelli indicati al comma 4.