(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 dell'29 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Beni della Regione - Classificazione 1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del Codice civile. 2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo. 3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonche' in mobili e immobili. 4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 del Codice civile, nonche' tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali. 5. Fanno parte deI patrimonio disponibile della Regione i beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 4.