(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        51 del 27 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna  esercita  le  funzioni di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e al
capo  VII  del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
24  luglio  1977,  n.  616, al fine di garantire la conservazione, la
valorizzazione  e la promozione dei beni e degli istituti culturali e
di favorirne la fruizione da parte dei cittadini.
    2.  L'istituzione  e  la  programmazione degli istituti culturali
perseguono  i  fini  di  informazione,  documentazione  e  formazione
permanente  dei  cittadini  in  raccordo  con  le finalita' educative
generali.
    3.  La  Regione,  in  concorso  con  gli  enti  locali,  promuove
l'autonomia  e  lo  sviluppo  degli istituti culturali e dei relativi
servizi  e  attivita',  con  particolare  riguardo all'organizzazione
museale.
    4.  Le norme della presente legge si applicano altresi' ai beni e
agli  istituti culturali la cui gestione sara' trasferita dallo Stato
agli  enti  locali in applicazione del capo V, titolo IV, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112.
    5. Ai fini della presente legge si intendono:
      a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici
e  i  musei  degli enti locali o di interesse locale, nonche' le loro
articolazione miste;
      b)  per  "beni culturali", i beni definiti dalla lettera a) del
comma  1 dell'art. 148 del decreto legislativo 112/1998 ad esclusione
degli istituti culturali.