(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        52 del 27 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna, in attuazione dei principi della
Costituzione  e  dello  statuto regionale e in conformita' alle leggi
della Repubblica ed ai principi della legge regionale 21 aprile 1999,
n.  3,  disciplina  con  la  presente  legge  la  tutela  e l'uso del
territorio al fine di:
      a) realizzare    un   efficace   ed   efficiente   sistema   di
programmazione   e  pianificazione  territoriale  al  servizio  dello
sviluppo  economico,  sociale e civile della popolazione regionale ed
idoneo ad assicurare il miglioramento della qualita' della vita;
      b) promuovere  un  uso  appropriato  delle  risorse ambientali,
naturali, territoriali e culturali;
      c) riorganizzare  le  competenze  esercitate ai diversi livelli
istituzionali  e  promuovere modalita' di raccordo funzionale tra gli
strumenti   di   pianificazione,   in  attuazione  del  principio  di
sussidiarieta';
      d) favorire  la  cooperazione  tra Regione, province e comuni e
valorizzare  la concertazione con le forze economiche e sociali nella
definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;
      e) semplificare  i procedimenti amministrativi, garantendone la
trasparenza e il contraddittorio.