(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 27 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello statuto regionale e in conformita' alle leggi della Repubblica ed ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del territorio al fine di: a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento della qualita' della vita; b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali; c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalita' di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarieta'; d) favorire la cooperazione tra Regione, province e comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione; e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio.