(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 9 del 1o marzo 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il D.P.G.R. n. 0125/Pres. del 23 aprile 1997 con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 recante "Norme in materia di parchi e di riserve regionali", il comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve; Visto altresi' il D.P.G.R. n. 084/Pres. del 20 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998, registro n. 1, foglio n. 104, con il quale e' stato approvato il "Regolamento dei lavori del comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve"; Visto il verbale della seduta del comitato tenutasi il 14 luglio 1999, dal quale risulta avanzata da alcuni componenti dell'organo collegiale la proposta di modifica dell'art. 4, comma 2, del regolamento stesso, in ordine all'opportunita' di elevare da dieci a venti giorni il termine minimo entro il quale deve essere inviata ai componenti la convocazione delle sedute; Visto il parere favorevole n. 10-99 del 14 luglio 1999 espresso dal comitato tecnico-scientifico sulla proposta medesima; Visto il parere favorevole espresso in merito a detta modifica regolamentare dal comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 1o ottobre 1999; Su conforme deliberazione di giunta regionale n. 3707 del 3 dicsembre 1999; D e c r e t a: 1. E' approvata la modifica dell'art. 4, comma 2, del "Regolamento interno dei lavori del comitato tecnico-scientifico" previsto dall' art. 8, punto 8, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, relativa all'elevazione da dieci a venti giorni del termine minimo entro il quale inviare ai componenti la convocazione delle sedute. Il nuovo testo dell'art. 4, comma 2, risulta pertanto essere il seguente: "La convocazione del comitato e' disposta dal presidente e contiene la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno della seduta e la data di deposito di cui all' art. 3, comma 2, ed e' inviata a tutti i componenti almeno venti giorni prima del giorno fissato per la seduta stessa.". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 gennaio 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 10 febbraio 2000 Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 54