(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del
                           15 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato.
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
    1.  Dopo  l'art.  15  della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
(disciplina  delle strutture ricettive extralberghiere), e successive
modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    "Art.  15-bis  (Esercizio  saltuario  del servizio di ospitalita'
denominato  "bed  and  breakfast  ).  - 1. I privati che, avvalendosi
della  loro  normale  organizzazione  familiare  ed utilizzando parte
della  propria  abitazione,  offrono  saltuariamente  un  servizio di
alloggio  e  prima  colazione  ("bed  and  breakfast  ) sono tenuti a
presentare  denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19, della
legge  7  agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
cosi'  come  sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica).
    2.  La  denuncia  di  inizio  attivita' deve essere presentata al
comune  territorialmente  competente  su  modulo, conforme al modello
regionale, fornito dall'agenzia di accoglienza e promozione turistica
locale  (ATL),  di  cui  al capo III della legge regionale 22 ottobre
1996,   n.   75,   (organizzazione   dell'attivita'   di  promozione,
accoglienza  e  informazione  turistica  in  Piemonte),  e successive
modifiche ed integrazioni.
    3. L'attivita', che deve avere carattere di saltuarieta' anche se
per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando
non piu' di tre camere con un massimo di sei posti letto.
    4.  Il  periodo  complessivo  di apertura nell'arco dell'anno non
puo'  superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente
modo:
      a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque
giorni;
      b) i  rimanenti  periodi  devono essere di almeno trenta giorni
ciascuno.
    5.  I  locali  dell'unita'  immobiliare  adibiti a fini ricettivi
devono  possedere  la  necessaria autorizzazione all'abitabilita' che
deve  risultare  da  apposita  autocertificazione  presentata  con la
denuncia di inizio attivita'.
    6.  L'esercizio dell'attivita' di "bed and breakfast , esercitata
nei  limiti  di cui alla presente legge, non costituisce cambio della
destinazione d'uso residenziale gia' in atto nell'unita' immobiliare.
    7. L'esercizio dell'attivita' di "bed and breakfast non necessita
di  iscrizione  alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio  prevista  dall'art.  5  della legge 17 maggio 1983, n. 217
(legge  quadro  per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica).
    8.   L'attivita'   di   "bed   and  breakfast  non  necessita  di
autorizzazioni  amministrative  e  la  struttura,  ritenuta idonea da
parte del comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte
come   tale   dell'elenco   previsto   dall'art.  15,  opportunamente
articolato  per  livelli  di qualita' sulla base dei criteri adottati
dalla  giunta  regionale  entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge.  Tale  elenco  viene  diffuso a cura dell'ATL
competente per territorio.
    9.  Ai  fini  della rilevazione statistica e' fatto obbligo a chi
esercita  tale  attivita'  di  comunicare alla provincia, su apposito
modello  dell'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla
stessa, il movimento dei turisti ospiti.
    10.  L'esercente  l'attivita'  deve  altresi'  comunicare all'ATL
competente  per  territorio,  entro  il  1o ottobre  di ogni anno, le
caratteristiche  dei  locali ed i prezzi che intende applicare dal 1o
gennaio  dell'anno successivo, nonche' l'articolazione del calendario
di  apertura.  Per  le  zone  montane  i  prezzi  comunicati entro il
1o ottobre hanno validita' dal 1o dicembre dello stesso anno.
    11.  Secondo  le  leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza,
l'esercente  e'  tenuto  a  comunicare  giornalmente alla Questura, o
all'ufficio  indicato dal questore, l'arrivo delle persone alloggiate
mediante  la  compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia
di  tali  schede  deve  essere  conservata presso l'abitazione in cui
viene  svolta  l'attivita'  per  gli  eventuali controlli di pubblica
sicurezza.
    12.   Gli   appartamenti  utilizzati  devono  essere  dotati  dei
requisiti  tecnici  ed  igienico-sanitari  di  cui  all'art. 14, come
modificati  ed  integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34
(modifiche   ed  integrazioni  alle  norme  igienico-sanitarie  delle
strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale
15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l'attivita' venga
svolta  in  piu'  di  due  stanze, devono essere garantiti almeno due
locali destinati a servizi igienici.
    13. L'esercente l'attivita' deve garantire:
      a) la pulizia quotidiana dei locali;
      b) la  fornitura  e il cambio della biancheria, compresa quella
del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla
settimana;
      c) la  fornitura  di  energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
      d) la  sicurezza  alimentare  dei  cibi e delle bevande messe a
disposizione per la prima colazione.
    14.  L'esercizio  dell'attivita'  di "bed and breakfast , qualora
usufruisca  di  eventuali  contributi pubblici, deve avere una durata
minima di dieci anni.
    15.  La  Regione  Piemonte  promuove,  anche attraverso l'Agenzia
regionale  per  la  promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al
capo  II della legge regionale n. 75/1996 e le ATL, l'incremento e la
diffusione  del  "bed  and  breakfast  ,  sostenendo  l'attuazione di
progetti  finalizzati  a  migliorare  l'offerta  di  tale servizio di
ospitalita' che riguardino in particolare:
      a) l'assistenza  tecnica,  la  consulenza,  l'informazione e la
qualificazione degli operatori;
      b) la  formazione  di organismi associativi di servizio tecnico
e/o contabile e/o di certificazione di qualita';
      c) la  promozione  della domanda mediante la predisposizione di
opuscoli   e   cataloghi,  centri  di  informazione  e  prenotazione,
attivita' di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse
e fiere specializzate".