(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del
                           22 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  1  della  legge  regionale  13  ottobre  1972, n. 10,
(determinazioni  delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e
della giunta regionale), sostituito dall'art. 1 della legge regionale
23  gennaio  1984,  n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto
1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84, e' cosi'
sostituito:
    "Art.  1  (Indennita'  di  carica).  -  1. L'indennita' di carica
spettante  ai  sensi  dell'art.  12  dello  statuto,  ai  consiglieri
regionali   e'   determinata   nella   misura   del   65   per  cento
dell'indennita'   mensile  globale  lorda  spettante  ai  membri  del
Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre
1965, n. 1261 (determinazione dell'indennita' spettante ai membri del
Parlamento).  L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili, con
decorrenza  dalla  prima convocazione del consiglio regionale dopo la
proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
    2. L'indennita' di carica spettante:
      a) al  presidente  della  giunta regionale ed al presidente del
consiglio  regionale  e'  determinata  nella misura del 100 per cento
dell'indennita'   mensile  globale  lorda  spettante  ai  membri  del
Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1;
      b) al  vice  presidente  della  giunta regionale e' determinata
nella  misura  del 95 per cento dell'indennita' mensile globale lorda
spettante  ai  membri del Parlamento della Repubblica italiana di cui
al comma 1;
      c) agli assessori regionali ed ai vice presidenti del consiglio
regionale   e'   determinata   nella   misura   dell'85   per   cento
dell'indennita'   mensile  globale  lorda  spettante  ai  membri  dei
Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1;
      d) ai presidenti dei gruppi consiliari regionali e' determinata
nella  misura dell'80 per cento dell'indennita' mensile globale lorda
spettante  ai  membri del Parlamento della Repubblica italiana di cui
al comma 1;
      e) ai  componenti  dell'ufficio  di  presidenza  del  consiglio
regionale,  ai  presidenti  di commissione legislativa permanente del
consiglio  regionale, al presidente della giunta delle elezioni ed ai
presidenti  delle  commissioni speciali cui all'art. 19 dello statuto
regionale   e'   determinata   nella   misura   del   75   per  cento
dell'indennita'   mensile  globale  lorda  spettante  ai  membri  del
Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1;
      f) al  vice presidenti delle commissioni legislative permanenti
del  consiglio  regionale,  ai vice presidenti ed al segretario della
giunta  delle  elezioni ed ai vice presidenti di commissioni speciali
e'  determinata nella misura del 70 per cento dell'indennita' mensile
globale  lorda  spettante  ai  membri del Parlamento della Repubblica
italiana di cui al comma 1.
    3.  L'indennita'  di  carica,  di  cui  al  comma 2, spettante al
presidente  della  giunta  regionale,  e'  corrisposta in dodici rate
mensili,   con   decorrenza  dalla  sua  proclamazione  e  fino  alla
cessazione del suo incarico.
    4.  Fatta  eccezione per il presidente della giunta regionale, le
indennita'  previste  dal  comma  2  sono  corrisposte in dodici rate
mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico
e   fino  alla  cessazione  dell'ufficio  o  dell'incarico,  comunque
motivata.
    5. Le indennita' di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.