(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, (determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale), sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84, e' cosi' sostituito: "Art. 1 (Indennita' di carica). - 1. L'indennita' di carica spettante ai sensi dell'art. 12 dello statuto, ai consiglieri regionali e' determinata nella misura del 65 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento). L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato. 2. L'indennita' di carica spettante: a) al presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale e' determinata nella misura del 100 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1; b) al vice presidente della giunta regionale e' determinata nella misura del 95 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1; c) agli assessori regionali ed ai vice presidenti del consiglio regionale e' determinata nella misura dell'85 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri dei Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1; d) ai presidenti dei gruppi consiliari regionali e' determinata nella misura dell'80 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1; e) ai componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, ai presidenti di commissione legislativa permanente del consiglio regionale, al presidente della giunta delle elezioni ed ai presidenti delle commissioni speciali cui all'art. 19 dello statuto regionale e' determinata nella misura del 75 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1; f) al vice presidenti delle commissioni legislative permanenti del consiglio regionale, ai vice presidenti ed al segretario della giunta delle elezioni ed ai vice presidenti di commissioni speciali e' determinata nella misura del 70 per cento dell'indennita' mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana di cui al comma 1. 3. L'indennita' di carica, di cui al comma 2, spettante al presidente della giunta regionale, e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico. 4. Fatta eccezione per il presidente della giunta regionale, le indennita' previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata. 5. Le indennita' di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.