(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 6 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27, la parola "archiviazione" e' soppressa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 2 marzo 2000 DISTASO