(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999 1. Il comma 2, dell'art. 7, della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 e' sostituito dal seguente: "2. La giunta regionale determina con propria deliberazione le modalita' e i termini per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente".