(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999
    1.  Il  comma  2,  dell'art. 7, della legge regionale 23 febbraio
1999, n. 8 e' sostituito dal seguente:
      "2.  La giunta regionale determina con propria deliberazione le
modalita'   e   i   termini  per  la  richiesta  e  per  il  rilascio
dell'autorizzazione,   prevedendo   la   possibilita'   del   riesame
dell'istanza,  in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate
dal soggetto richiedente".