(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       22 del 16 maggio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 2
    1.  Il  comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 30 novembre
1998,  n.  7  [Disciplina  dell'imposta regionale sulle formalita' di
trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  di  veicoli  al  pubblico
registro  automobilistico  (IRT)],  gia'  modificato  dall'art. 1 del
regolamento  regionale  25  marzo  1999,  n.  2,  e'  sostituito  dal
seguente:
      "2.  L'IRT  e'  dovuta  per  ciascun  veicolo  al momento della
richiesta  di  ciascuna formalita'. E' dovuta una sola imposta quando
per  lo  stesso  credito  ed  in  virtu'  dello  stesso  atto debbano
eseguirsi  piu'  formalita'  di  natura  ipotecaria  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti in materia.".