(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 16 maggio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni all'art. 2 1. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 [Disciplina dell'imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)], gia' modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2, e' sostituito dal seguente: "2. L'IRT e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbano eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.".