(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  il regolamento CE n. 1627 del consiglio del 20 luglio 1998
che  modifica il regolamento CEE n. 822/1987 concedendo all'Italia la
possibilita'  di  realizzare  2442  ettari di vigneto in deroga nelle
campagne  1998/1999 e 1999/2000 per la produzione di vini di qualita'
prodotti  in  regioni  determinate  V.Q.P.R.D.  (D.O.C.) e di vini ad
indicazione geografica tipica (I.G.T.);
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  36604  del 27 novembre 1998
relativo  all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del
regolamento  CE  n.  1627/1998  con il quale e' stata attribuita alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  una  superficie da vitare pari a 100
ettari;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1999
n.  2818  concernente:  "il regolamento CE n. 1627/1998 del consiglio
del  20 luglio  1998  che  modifica  il  regolamento CEE n. 822/1987.
Individuazione  delle  cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta
di  deroga"  pubblicata  sul bollettino ufficiale della Regione n. 39
del 29 settembre 1999;
    Considerato     che     la    suddetta    deliberazione,    oltre
all'individuazione   delle   cultivar  di  vitigni  ammissibili  alla
richiesta   di   deroga,   ha   ritenuto   di   suddividere  l'intera
disponibilita'  di  superficie  da  vitare  in tre quote distinte che
tengano  conto  della  vocazionalita'  del  territorio  e cioe': zona
carsica  ed  intera  provincia  di  Trieste, zona collinare e zona di
pianura;
    Ritenuto di dover precisare che per "zona collinare" si intendono
quelle  aree  nelle  quali  l'acclivita'  e'  tale che per realizzare
impianti di vigneto si rende necessatia - per agevolare le operazioni
colturali    l'esecuzione    di   particolari   sistemazioni   quali:
terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti ovvero laddove la pendenza del
fondo non e' inferiore al cinque per cento
    Considerato  che  con  la  citata  deliberazione  n. 2818/1999 la
giunta  regionale  ha  inteso  privilegiare  nell'assegnazione  delle
autorizzazioni   di  nuovo  impianto  i  vigneti  aventi  determinate
caratteristiche  oggettive,  nonche'  i  richiedenti  in  possesso di
specifici requisiti soggettivi;
    Ritenuto di precisare che per "personale fisso" si ntende - oltre
al  richiedente,  persona  fisica  o  legale rapresentante di persona
giuridica,  purche'  iscritto come unita' attiva all'INPS, ex SCAU in
data  antecedente  alla  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  della  suddetta deliberazione avvenuta il 29 settembre 1999,
gni  unita' riferibile al personale salariato e stipendiato impiegato
in  azienda  nel corso del 1999 per un numero uperiore a 180 giornate
lavorative  (il  numero  di unita' riferibili al personale avventizio
impiegato  in  azienda  per  un  numero  inferiore di 180 giornate si
determina dividendo il numero complessivo e documentabile di giornate
lavorative prestate in azienda per 180, escludendo dal conto i numeri
dopo la virgola), nonche' i familiari del richiedente che collaborano
all'attivita' aziendale purche' iscritti come unita' attiva all'INPS,
ex SCAU prima del 29 settembre 1999.
    Nel  caso  di  societa' di persone, per personale fisso si ntende
sia  il numero di soci che di familiari che collaborano all'attivita'
aziendale purche' iscritti come unita' attiva all'INPS, ex SCAU prima
della medesima data sopra citata.
    Nel caso di cooperative di conduzione terreni per personale fisso
si intende il numero dei soci iscritti come unita' attiva aIl'INPS ex
SCAU prima del 29 settembre 1999 nonche' il numero di personale fisso
riferibile ai salariati e agli stipendiati, impiegati nell'azienda di
proprieta'  della  cooperativa,  determinato  con  le modalita' sopra
specificate;
    Preso  atto  altresi'  che  con  la sopra citata deliberazione n.
2818/1999    la   giunta   regionale   ha   ritenuto   di   escludere
dall'assegnazione   delle   autorizzazioni   di   nuovo   impianto  i
richiedenti  che  hanno  usufruito dell'assegnazione di superficie da
vitare   ai   sensi   della   deliberazione  della  giunta  regionale
19 dicembre  1997,  n.  3856,  oppure  che  sono  stati  inseriti  in
graduatoria  utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in
attuazione  della  deliberazione  della  giunta regionale 20 novembre
1998  n.  3424  concernente  il programma operativo di consolidamento
strutturale  del  settore  vitivinicolo  nella Regione Friuli-Venezia
Giulia in applicazione del regolamento (CE) 950/1997;
    Ritenuto  di  dover  precisare  che  l'inserimento in graduatoria
utile  riguarda  i richiedenti per i quali e' stato emesso il decreto
di  concessione  ed  impegno  del  contributo, nonche' quelli che pur
ammessi  a  finanziamento, non hanno ottenuto il decreto di impegno e
concessione per carenze verificate in sede istruttoria, per rinuncia,
o per qualsiasi altra causa;
    Ritenuto    altresi'   di   escludere   dall'assegnazione   delle
autorizzazioni  di  nuovo  impianto  di vite, i richiedenti che hanno
presentato  almeno  una  volta  domanda  per l'abbandono di superfici
vitale  ai  sensi del regolamento CEE 1442/1988, ovvero che detengono
un  diritto  di  reimpianto  in  portafoglio  da  oltre  tre campagne
successive alla data di avvenuto estirpo;
    Ritenuto  opportuno  disporre che i beneficiari possano procedere
alla  realizzazione  del  nuovo  vigneto  dopo  o  contemporaneamente
all'avvenuta   esecuzione  di  eventuali  reimpianti  conseguenti  ad
estirpi   effettuati   nelle  ultime  tre  campagne  viticole  oppure
conseguenti  a  diritti  di  impianto  acquistati  da  altre  aziende
agricole;
    Ritenuto  di limitare la realizzazione del nuovi impianti di vite
ai  fondi dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno
da   parte   del   richiedente  in  data  antecedente  alla  data  di
pubblicazione  sul bollettino ufficiale della Regione della D.G.R. n.
2818  del 10 settembre 1999, avvenuta Il 29 settembre 1999 (anche nel
caso  che  lo  stesso  terreno  non  sia  di esclusiva proprieta' del
richiedente)  attraverso  certificati  catastali  o atti equipollenti
delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto,
purche'  debitamente  registrati  prima  del  29 settembre  1999.  La
disponibilita'  del  terreno  puo' derivare anche da usufrutto legale
purche' antecedente al 29 settembre 1999;
    Atteso  che  la  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di  vite e'
riservata   esclusivamente  alle  aree  a  denominazione  di  origine
controllata  e  -  limitatamente  ai vitigni autoctoni - alle aree ad
indicazione geografica tipica;
    Ritenuto  di  stabilire  che  la  superficie vitata minima per la
quale  puo' essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto e' di
ettari  0,5  ridotti  ad  ettari  0,20 per la zona carsica e l'intera
provincia  di Trieste, e di fissare in ettari 3 la superficie massima
autorizzabile per ciascun richiedente;
    Ritenuto  di  precisare  che  per  "superficie vitata" si intende
quella  calcolata  con  le modalita' previste dall'adozione del nuovo
modello   di  dichiarazione  delle  superfici  vitate  (deliberazione
A.I.M.A.  n.  518 del 9 settembre 1998) e cioe' la superficie situata
all'interno  del  sesto  di  impianto (da filare a filare e da vite a
vite)   aumentata   nelle  fasce  laterali  e  nelle  testate,  della
superficie   realmente  esistente  al  servizio  del  vigneto  ed  in
particolare:
      la   superficie   vitata   ricadente  su  un'intera  particella
catastale   si  considera  uguale  alla  superficie  catastale  della
particella;
      la   superficie  vitata  ricadente  solo  su  una  parte  della
particella  e'  considerata quella all'interno del sesto di impianto,
aumentata  su  entrambe le fasce laterali in misura del cinquanta per
cento  del  sesto  di  impianto  fino  ad  un massimo di metri 3 e su
entrambe  le  testate  in  misura  non  superiore  a  metri  3 per le
capezzagne (qualora effettivamente esistenti);
    Ritenuto  di  dover  assegnare  la  superficie  vitata ai singoli
richiedenti  sulla  base  di  un  sistema  di  punteggi  che tenga in
considerazione  le  caratteristiche oggettive aziendali e gli aspetti
soggettivi  dei  richiedenti  come  prescritto  dalla  D.G.R. n. 2818
citata;
    Ritenuto  che  ai  fini  della stesura di ciascuna graduatoria il
punteggio  complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati
a  fianco  di  ciascuna delle voci - distinte tra criteri oggettivi e
soggettivi - di seguito riportate ed imputabili al richiedente:
    a) criteri oggettivi:
      vigneti   realizzati  all'interno  dell'area  che  delimita  la
sottozona: (5)
      vigneti realizzati con vitigni a bacca:
        a) esclusivamente bianca: (10);
        b) prevalentemente bianca: (5);
        c) prevalentemente nera: (2);
        d) esclusivamente nera: (0);
(per  "prevalentemente"  si  intende  una  percentuale  di superficie
vitata  investita  con  un  tipo  di bacca superiore al cinquanta per
cento della superficie vitata richiesta);
      vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
        a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10);
        b) compreso  tra 3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e 4.500
in collina (5);
        c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0);
      vigneti   realizzati  con  sistemi  di  allevamento  "Gujot"  o
"cordone speronato": (5);
      vigneti realizzati con palificazione in legno:
        in collina: (10);
        in pianura: (5);
    b) criteri soggettivi:
      personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente):
        a) 6 unita' ed oltre (10);
        b) da 2 a 5 unita': (5);
      adesione al Consorzio di tutela D.O.C.: (10);
      acquisto  di diritti di impianto effettuato in data antecedente
al 29 settembre 1999: (5);
      attuazione   nel  corso  del  1999  del  metodo  di  produzione
biologico    previsto    dal   regolamento   CEE   2092/1991   oppure
dell'attivita'  ecocompatibile prevista dal regolamento CEE 2078/1992
e  successivo  regolamento  (CE)  n.  2603/1999 della commissione del
9 dicembre  1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno
allo  sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del
consiglio: (6);
      presentazione  della domanda di adesione al programma operativo
di  consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione
Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 del
territorio n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (10);
    Sentito  il  comitato  dipartimentale  per le attivita' economico
produttive riunitosi in data 11 febbraio 2000;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 299 dell'11
febbraio 2000;
Decreta:
    1. E' approvato il regolamento concernente l'individuazione delle
modalita', dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e
l'assegnazione  delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in
attuazione  del  regolamento  CE  n. 1627/1998, nel testo allegato al
presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 marzo 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 19 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 7

Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' dei termini e
dei  criteri  di  presentazione delle domande e di assegnazione delle
autorizzazioni  all'impianto  di  nuovi  vigneti  in  attuazione  del
                    regolamento CE n. 1627/1998.
                               Art. 1.
                     Presentazione delle domande
    1.   Le   domande   per   l'assegnazione   delle   autorizzazioni
all'impianto   di   nuovi  vigneti  devono  pervenire  -  a  pena  di
irricevibilita'  -  al  servizio  delle produzioni vegetali presso la
direzione  regionale  dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, su modello predisposto
dalla stessa amministrazione ed allegato al presente regolamento.
                               Art. 2.
                      Requisiti dei richiedenti
    1.  Il  richiedente  puo'  essere  la  persona fisica o il legale
rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola
iscritto  nel  registro  delle  imprese  presso la C.C.I.A.A, in data
antecedente  alla  pubblicazione  della  deliberazione  della  giunta
regionale 10 settembre 1999, n. 2818 avvenuta il 29 settembre 1999.
                               Art. 3.
Suddivisione   della   superficie   da   vitare   in   rapporto  alla
                    vocazionalita' del territorio
    1.  Sono  assegnati  15  ettari di superficie da vitare alla zona
carsica ed intera provincia di Trieste, 30 ettari alla zona collinare
e la quota restante alla zona di pianura.
    2.  Nel  caso  in  cui le richieste ammesse per la zona carsica e
l'intera provincia di Trieste non esauriscano il limite di 15 ettari,
la  quota residua viene assegnata in aumento alla zona collinare. Nel
caso   in  cui  le  richieste  ammesse  per  la  zona  collinare  non
esauriscano  il  limite  di zona maggiorato della quota eventualmente
derivante  dalla  zona  carsica  e dalla provincia di Trieste, quanto
residua viene assegnato alla pianura.
                               Art. 4.
                   Determinazione della priorita'
    1.  Ai  fini  della  stesura  della  graduatoria  dei beneficiari
l'attribuzione  del  punteggio complessivo e' determinato dalla somma
dei  punti  indicati  a  fianco di ciascuna delle voci - distinte tra
criteri  oggettivi  e soggettivi - di seguito riportate ed imputabili
al richiedente:
    a) criteri oggettivi:
      vigneti   realizzati  all'interno  dell'area  che  delimita  la
sottozona: (5);
      vigneti realizzati con vitigni a bacca:
        a) esclusivamente bianca: (10);
        b) prevalentemente bianca: (5);
        c) prevalentemente nera: (2);
        d) esclusivamente nera: (0),
(per  "prevalentemente"  si  intende  una  percentuale  di superficie
vitata  investita  con  un  tipo  di bacca superiore al cinquanta per
cento della superficie vitata richiesta);
      vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
        a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10);
        b) compreso  tra 3.300 e 3.800 in pianura e fra 4.000 e 4.500
in collina (5);
        c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0);
      vigneti   realizzati  con  sistemi  di  allevamento  "Gujot"  o
"cordone speronato": (5);
      vigneti realizzati con palificazione in legno:
        a) in collina: (10)
        b) in pianura: (5)
    b) criteri soggettivi:
      personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente):
        a) 6 unita' ed oltre (10);
        b) da 2 a 5 unita': (5);
      adesione al consorzio di tutela D.O.C.: (10);
      acquisto  di diritti di impianto effettuato in data antecedente
alla data del 29 settembre 1999: (5);
      attuazione   nel  corso  del  1999  del  metodo  di  produzione
biologico    previsto    dal   regolamento   CEE   2092/1991   oppure
dell'attivita'  ecocompatibile prevista dal regolamento CEE 2078/1992
e  successivo  regolamento  (CE)  n.  2603/1999 della commissione del
9 dicembre  1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno
allo  sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del
consiglio: (6);
      presentazione  della domanda di adesione al programma operativo
di  consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione
Friuli-Venezia  Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n.
3424, senza averne ottenuto i benefici (10).
    2.  A  parita'  di punteggio verra' data priorita' al richiedente
con eta' minore.
    3.  Il  direttore  del  servizio  delle produzioni vegetali della
direzione  regionale  dell'agricoltura  approva  la graduatoria degli
aventi  diritto  per  ciascuna  delle  tre  suddivisioni territoriali
rapportate  alla  vocazionalita'  del territorio di cui al precedente
art. 3.
    4.  Qualora,  esaurita  la graduatoria dei richiedenti situati in
posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di nuova superficie
da  vitare,  si  verificassero  disponibilita'  di superficie anche a
seguito  di  rinunce,  revoche  o  per sopravvenienze di varia natura
saranno via via ammessi i richiedenti che seguono in graduatoria.
                               Art. 5.
                      Condizioni di esclusione
    1.  Sono  esclusi dalla graduatoria dei beneficiari i richiedenti
che:
      a) hanno usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai
sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n.
3856;
      b) sono  stati  inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione
di nuova superficie da vitare in attuazione della deliberazione della
giunta   regionale   20 novembre   1998   n.   3424:   programma   di
consolidamento strutturale del settore vitivinicolo regionale;
      c) hanno presentato almeno una volta domanda per l'abbandono di
superfici vitate ai sensi del regolamento CEE 1442/1988;
      d) detengano  un  diritto di reimpianto in portafoglio da oltre
tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo.
                               Art. 6.
           Limitazioni di superficie vitabile e condizioni
    1. La superficie vitata minima per la quale puo' essere richiesta
l'autorizzazione al nuovo impianto e' di ettari 0,5 ridotti ad ettari
0,20 per la zona carsica e l'intera provincia di Trieste.
    2.  La  superficie  vitata  massima  per  la  quale  puo'  essere
richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto e' di 3 ettari.
    3.  Nell'eventualita'  che  il  richiedente  detenga  diritti  in
portafoglio a seguito di estirpi effettuati nelle ultime tre campagne
viticole  oppure  abbia  acquistato  i  diritti  di impianto da altre
aziende  dovra'  procedere  alla  realizzazione del nuovo impianto di
viti dopo o contemporaneamente all'avvenuta esecuzione dei reimpianti
conseguenti ai suddetti diritti.
    4.  I vitigni per i quali puo' essere presentata istanza di nuovo
impianto  sono  quelli  individuati con la deliberazione della giunta
regionale 10 settembre 1999, n. 2818.
    5.  I vitigni per i quali puo' essere presentata istanza di nuovo
impianto  in  aree  delimitate  da  sottozone, oltre alla limitazione
prevista  dal  comma  precedente,  sono  quelli previsti dal relativo
disciplinare di produzione.
    6.  La  realizzazione  dei  nuovi impianti di vite e' limitata ai
fondi  dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno in
data  antecedente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione della D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999, avvenuta il
29 settembre  1999  (anche  nel caso che lo stesso terreno non sia di
esclusiva   proprieta'   del   richiedente)   attraverso  certificati
catastali  o  atti  equipollenti  delle particelle interessate ovvero
contratti  di  affitto  e  usufrutto,  purche' debitamente registrati
prima  del  29 settembre  1999.  La  disponibilita'  del terreno puo'
derivare   anche   da   usufrutto   legale   purche'  antecedente  al
29 settembre 1999.
    7.  I  beneficiari  sono  tenuti  a rispettare tutti gli obblighi
assunti  con  la presentazione della domanda con particolare riguardo
alle  caratteristiche oggettive e soggettive che hanno determinato il
punteggio  e  conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il
vigneto  realizzato  in difformita' a quanto dichiarato in domanda in
modo  tale  che  la reale situazione accertata venga a determinare un
punteggio  inferiore  e  di  conseguenza  un arretramento nell'ordine
della  graduatoria  tale  da escludere il richiedente dal beneficio a
vantaggio  di  altri  richiedenti  che gli subentrano in graduatoria,
verra' considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

                              Alla         Direzione        regionale
                              dell'agricoltura   -   Via  Caccia,  17
                              -33100 Udine

regolamento (CE) n. 1627/1998 e
  decreto ministeriale n. 36604/1998.
Richiesta assegnazione quota superficie
  per nuovo impianto di viti.
    L'impresa (a)
con sede in comune di via e n.
iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di al n.
partita I.V.A codice fiscale
rappresentata da (b)
che  conduce  un  azienda  agricola di ettari di cui ettari destinati
alla coltivazione della vite.
Chiede
l'assegnazione  di  una  quota  di  superficie  pari ad ettari (c) da
destinare all'impianto di viti per uve da vino in zona D.O.C. (d)
nell'ambito   dell'attribuzione  che  il  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali ha riservato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Il nuovo impianto di viti sara' realizzato:
      in  zona  carsica  ed  intera  provincia  di  Trieste  per  una
superficie vitata pari ad ettari ;
      in zona collinare per una superficie vitata pari ad ettari ;
      in   zona   di  pianura  per  una  superficie  vitata  pari  ad
ettari.....................;
(qualora  lo  stesso richiedente chiede di realizzare gli impianti di
vite  in  zone diverse, partecipa a ciascuna graduatoria per la parte
di superficie da vitare relativa a ciascuna zona)
    A tal fine DICHIARA che:
    1. E'  stata  presentata almeno una volta domanda di abbandono di
superfici vitate ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1422/1988: (e)
: SI
: NO
    2. detiene   diritti   in  portafoglio  per  l'esecuzione  di  un
reimpianto  di superfici vitate da oltre tre campagne successive alla
data di avvenuto estirpo: (e)
: SI
: NO
    3. ha  usufruito  dell'assegnazione  di  superficie  da vitare ai
sensi della D.G.R. 19 dicembre 1997, n. 3856: (e)
: SI
: NO
    4. e'  stato  inserito  in graduatoria utile nell'assegnazione di
nuova  superficie  da  vitare  in attuazione della D.G.R. 20 novembre
1998,  n.  3424:  programma di consolidamento strutturale del settore
vitivinicolo regionale: (e)
: SI
: NO
    5.   la  realizzazione  del  nuovo  vigneto  avverra' all'interno
dell'area che delimita una sottozona: (e)
: SI
: NO
    6. il nuovo vigneto verra' realizzato con vitigni a bacca: (f)
: a) esclusivamente bianca
: b) prevalentemente bianca
: c) prevalentemente nera
: d) esclusivamente nera specificare di seguito i vitigni che si
intendono  utilizzare  con  specifico  riferimento  a quelli ritenuti
ammissibili con la D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999:
    7. il  nuovo  vigneto verra' realizzato con il seguente numero di
ceppi per ettaro: (f)
: a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina
:  b)  compreso  tra  3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e 4.500 in
collina
: c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina
    8. il  nuovo vigneto verra' realizzato con sistemi di allevamento
"Gujot" o "cordone speronato": (e)
: SI
:  NO  in  caso di risposta "NO" specificare di seguito il sistema di
allevamento che si intende attuare
    9.   il  nuovo  vigneto  verra'  realizzato  con palificazione in
legno: (e)
: SI
: NO
   10.  il personale fisso occupato in azienda e' il seguente: (f)
: a) 6 unita' e oltre
: b) da 2 a 5 unita'
:  c)  meno  di  2 unita' per quanto riguarda il personale avventizio
eventualmente impiegato in azienda nel corso del 1999, specificare di
seguito il numero delle giornate lavorative complessivamente prestate
   11.  aderisce al consorzio di tutela D.O.C.: (e)
: SI
: NO
   12. ha  attuato  nel  corso  del  1999  il  metodo  di  produzione
biologico   previsto   dal   regolamento   C.E.E.  2092/1991,  oppure
l'attivita'  ecocompatibile prevista dal regolamento C.E.E. 2078/1992
integrato dal regolamento C.E. n. 2603/1999: (e)
: SI
: NO
   13. ha  presentato  domanda  di adesione al programma operativo di
consolidamento  stutturale  del  settore  vitivinicolo  nella Regione
Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998, n.
3424 senza averne ottenuto i benefici: (e)
: SI
: NO
   14. detiene  diritti di portafoglio per l'esecuzione di reimpianto
di  superfici  vitate da meno di tre campagne successive alla data di
avvenuto estirpo: (e)
: SI
: NO
   15. ha acquistato diritti di impianto da altre aziende agricole in
data antecedente al 29 settembre 1999: (e)
: SI
: NO
Dichiara   altresi'   di   dare   il   proprio   consenso   affinche'
l'amministrazione regionale possa svolgere gli eventuali accertamenti
in azienda prima e dopo l'avvenuta realizzazione del vigneto.
    Qualora  dagli accertamenti istruttori effettuati prima e dopo la
realizzazione  del  vigneto  emergano  dichiarazioni false o comunque
tali  che  la  reale  situazione  accertata  venga  a  determinare un
punteggio  inferiore  e  di  conseguenza  un arretramento nell'ordine
della  graduatoria  tale  da escludere il richiedente dal beneficio a
vantaggio  di  altri  richiedenti  che gli subentrano in graduatoria,
l'amministrazione  regionale  provvedera'  all'  archiviazione  della
pratica  e  il  vigneto  gia' realizzato verra' considerato abusivo a
tutti gli effetti di legge ed estirpato.
    Successivamente  alla stesura della graduatoria l'amministrazione
regionale si riserva di richiedere ed acquisire ogni utile elemento a
comprova  di quanto dichiarato nella presente domanda dai richiedenti
assegnatari della superficie da destinare a nuovo impianto di viti.
    La  domanda  in  duplice  copia  deve  pervenire, entro i termini
stabiliti  dal D.P.G.R. che sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione, alla direzione regionale dell'agricoltura. La data di
tale   riferimento   da   prendere   in   considerazione   e'  quella
corrispondente  al  numero  di  protocollo posto sulla domanda stessa
ovvero quella del timbro postale di partenza.
    Data................................
                                                                Firma