(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento CE n. 1627 del consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento CEE n. 822/1987 concedendo all'Italia la possibilita' di realizzare 2442 ettari di vigneto in deroga nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000 per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. (D.O.C.) e di vini ad indicazione geografica tipica (I.G.T.); Visto il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 relativo all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del regolamento CE n. 1627/1998 con il quale e' stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una superficie da vitare pari a 100 ettari; Vista la deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1999 n. 2818 concernente: "il regolamento CE n. 1627/1998 del consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento CEE n. 822/1987. Individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga" pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999; Considerato che la suddetta deliberazione, oltre all'individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga, ha ritenuto di suddividere l'intera disponibilita' di superficie da vitare in tre quote distinte che tengano conto della vocazionalita' del territorio e cioe': zona carsica ed intera provincia di Trieste, zona collinare e zona di pianura; Ritenuto di dover precisare che per "zona collinare" si intendono quelle aree nelle quali l'acclivita' e' tale che per realizzare impianti di vigneto si rende necessatia - per agevolare le operazioni colturali l'esecuzione di particolari sistemazioni quali: terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti ovvero laddove la pendenza del fondo non e' inferiore al cinque per cento Considerato che con la citata deliberazione n. 2818/1999 la giunta regionale ha inteso privilegiare nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto i vigneti aventi determinate caratteristiche oggettive, nonche' i richiedenti in possesso di specifici requisiti soggettivi; Ritenuto di precisare che per "personale fisso" si ntende - oltre al richiedente, persona fisica o legale rapresentante di persona giuridica, purche' iscritto come unita' attiva all'INPS, ex SCAU in data antecedente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della suddetta deliberazione avvenuta il 29 settembre 1999, gni unita' riferibile al personale salariato e stipendiato impiegato in azienda nel corso del 1999 per un numero uperiore a 180 giornate lavorative (il numero di unita' riferibili al personale avventizio impiegato in azienda per un numero inferiore di 180 giornate si determina dividendo il numero complessivo e documentabile di giornate lavorative prestate in azienda per 180, escludendo dal conto i numeri dopo la virgola), nonche' i familiari del richiedente che collaborano all'attivita' aziendale purche' iscritti come unita' attiva all'INPS, ex SCAU prima del 29 settembre 1999. Nel caso di societa' di persone, per personale fisso si ntende sia il numero di soci che di familiari che collaborano all'attivita' aziendale purche' iscritti come unita' attiva all'INPS, ex SCAU prima della medesima data sopra citata. Nel caso di cooperative di conduzione terreni per personale fisso si intende il numero dei soci iscritti come unita' attiva aIl'INPS ex SCAU prima del 29 settembre 1999 nonche' il numero di personale fisso riferibile ai salariati e agli stipendiati, impiegati nell'azienda di proprieta' della cooperativa, determinato con le modalita' sopra specificate; Preso atto altresi' che con la sopra citata deliberazione n. 2818/1999 la giunta regionale ha ritenuto di escludere dall'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto i richiedenti che hanno usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, oppure che sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424 concernente il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione del regolamento (CE) 950/1997; Ritenuto di dover precisare che l'inserimento in graduatoria utile riguarda i richiedenti per i quali e' stato emesso il decreto di concessione ed impegno del contributo, nonche' quelli che pur ammessi a finanziamento, non hanno ottenuto il decreto di impegno e concessione per carenze verificate in sede istruttoria, per rinuncia, o per qualsiasi altra causa; Ritenuto altresi' di escludere dall'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto di vite, i richiedenti che hanno presentato almeno una volta domanda per l'abbandono di superfici vitale ai sensi del regolamento CEE 1442/1988, ovvero che detengono un diritto di reimpianto in portafoglio da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo; Ritenuto opportuno disporre che i beneficiari possano procedere alla realizzazione del nuovo vigneto dopo o contemporaneamente all'avvenuta esecuzione di eventuali reimpianti conseguenti ad estirpi effettuati nelle ultime tre campagne viticole oppure conseguenti a diritti di impianto acquistati da altre aziende agricole; Ritenuto di limitare la realizzazione del nuovi impianti di vite ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno da parte del richiedente in data antecedente alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999, avvenuta Il 29 settembre 1999 (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprieta' del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto, purche' debitamente registrati prima del 29 settembre 1999. La disponibilita' del terreno puo' derivare anche da usufrutto legale purche' antecedente al 29 settembre 1999; Atteso che la realizzazione dei nuovi impianti di vite e' riservata esclusivamente alle aree a denominazione di origine controllata e - limitatamente ai vitigni autoctoni - alle aree ad indicazione geografica tipica; Ritenuto di stabilire che la superficie vitata minima per la quale puo' essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto e' di ettari 0,5 ridotti ad ettari 0,20 per la zona carsica e l'intera provincia di Trieste, e di fissare in ettari 3 la superficie massima autorizzabile per ciascun richiedente; Ritenuto di precisare che per "superficie vitata" si intende quella calcolata con le modalita' previste dall'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate (deliberazione A.I.M.A. n. 518 del 9 settembre 1998) e cioe' la superficie situata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare: la superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale si considera uguale alla superficie catastale della particella; la superficie vitata ricadente solo su una parte della particella e' considerata quella all'interno del sesto di impianto, aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del cinquanta per cento del sesto di impianto fino ad un massimo di metri 3 e su entrambe le testate in misura non superiore a metri 3 per le capezzagne (qualora effettivamente esistenti); Ritenuto di dover assegnare la superficie vitata ai singoli richiedenti sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione le caratteristiche oggettive aziendali e gli aspetti soggettivi dei richiedenti come prescritto dalla D.G.R. n. 2818 citata; Ritenuto che ai fini della stesura di ciascuna graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci - distinte tra criteri oggettivi e soggettivi - di seguito riportate ed imputabili al richiedente: a) criteri oggettivi: vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita la sottozona: (5) vigneti realizzati con vitigni a bacca: a) esclusivamente bianca: (10); b) prevalentemente bianca: (5); c) prevalentemente nera: (2); d) esclusivamente nera: (0); (per "prevalentemente" si intende una percentuale di superficie vitata investita con un tipo di bacca superiore al cinquanta per cento della superficie vitata richiesta); vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro: a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10); b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e 4.500 in collina (5); c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0); vigneti realizzati con sistemi di allevamento "Gujot" o "cordone speronato": (5); vigneti realizzati con palificazione in legno: in collina: (10); in pianura: (5); b) criteri soggettivi: personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente): a) 6 unita' ed oltre (10); b) da 2 a 5 unita': (5); adesione al Consorzio di tutela D.O.C.: (10); acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente al 29 settembre 1999: (5); attuazione nel corso del 1999 del metodo di produzione biologico previsto dal regolamento CEE 2092/1991 oppure dell'attivita' ecocompatibile prevista dal regolamento CEE 2078/1992 e successivo regolamento (CE) n. 2603/1999 della commissione del 9 dicembre 1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio: (6); presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 del territorio n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (10); Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economico produttive riunitosi in data 11 febbraio 2000; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 299 dell'11 febbraio 2000; Decreta: 1. E' approvato il regolamento concernente l'individuazione delle modalita', dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento CE n. 1627/1998, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 marzo 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 19 aprile 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 7 Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e di assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento CE n. 1627/1998. Art. 1. Presentazione delle domande 1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti devono pervenire - a pena di irricevibilita' - al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su modello predisposto dalla stessa amministrazione ed allegato al presente regolamento. Art. 2. Requisiti dei richiedenti 1. Il richiedente puo' essere la persona fisica o il legale rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A, in data antecedente alla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818 avvenuta il 29 settembre 1999. Art. 3. Suddivisione della superficie da vitare in rapporto alla vocazionalita' del territorio 1. Sono assegnati 15 ettari di superficie da vitare alla zona carsica ed intera provincia di Trieste, 30 ettari alla zona collinare e la quota restante alla zona di pianura. 2. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona carsica e l'intera provincia di Trieste non esauriscano il limite di 15 ettari, la quota residua viene assegnata in aumento alla zona collinare. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona collinare non esauriscano il limite di zona maggiorato della quota eventualmente derivante dalla zona carsica e dalla provincia di Trieste, quanto residua viene assegnato alla pianura. Art. 4. Determinazione della priorita' 1. Ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari l'attribuzione del punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci - distinte tra criteri oggettivi e soggettivi - di seguito riportate ed imputabili al richiedente: a) criteri oggettivi: vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita la sottozona: (5); vigneti realizzati con vitigni a bacca: a) esclusivamente bianca: (10); b) prevalentemente bianca: (5); c) prevalentemente nera: (2); d) esclusivamente nera: (0), (per "prevalentemente" si intende una percentuale di superficie vitata investita con un tipo di bacca superiore al cinquanta per cento della superficie vitata richiesta); vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro: a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10); b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e fra 4.000 e 4.500 in collina (5); c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0); vigneti realizzati con sistemi di allevamento "Gujot" o "cordone speronato": (5); vigneti realizzati con palificazione in legno: a) in collina: (10) b) in pianura: (5) b) criteri soggettivi: personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente): a) 6 unita' ed oltre (10); b) da 2 a 5 unita': (5); adesione al consorzio di tutela D.O.C.: (10); acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla data del 29 settembre 1999: (5); attuazione nel corso del 1999 del metodo di produzione biologico previsto dal regolamento CEE 2092/1991 oppure dell'attivita' ecocompatibile prevista dal regolamento CEE 2078/1992 e successivo regolamento (CE) n. 2603/1999 della commissione del 9 dicembre 1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio: (6); presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424, senza averne ottenuto i benefici (10). 2. A parita' di punteggio verra' data priorita' al richiedente con eta' minore. 3. Il direttore del servizio delle produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura approva la graduatoria degli aventi diritto per ciascuna delle tre suddivisioni territoriali rapportate alla vocazionalita' del territorio di cui al precedente art. 3. 4. Qualora, esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di nuova superficie da vitare, si verificassero disponibilita' di superficie anche a seguito di rinunce, revoche o per sopravvenienze di varia natura saranno via via ammessi i richiedenti che seguono in graduatoria. Art. 5. Condizioni di esclusione 1. Sono esclusi dalla graduatoria dei beneficiari i richiedenti che: a) hanno usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856; b) sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424: programma di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo regionale; c) hanno presentato almeno una volta domanda per l'abbandono di superfici vitate ai sensi del regolamento CEE 1442/1988; d) detengano un diritto di reimpianto in portafoglio da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo. Art. 6. Limitazioni di superficie vitabile e condizioni 1. La superficie vitata minima per la quale puo' essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto e' di ettari 0,5 ridotti ad ettari 0,20 per la zona carsica e l'intera provincia di Trieste. 2. La superficie vitata massima per la quale puo' essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto e' di 3 ettari. 3. Nell'eventualita' che il richiedente detenga diritti in portafoglio a seguito di estirpi effettuati nelle ultime tre campagne viticole oppure abbia acquistato i diritti di impianto da altre aziende dovra' procedere alla realizzazione del nuovo impianto di viti dopo o contemporaneamente all'avvenuta esecuzione dei reimpianti conseguenti ai suddetti diritti. 4. I vitigni per i quali puo' essere presentata istanza di nuovo impianto sono quelli individuati con la deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818. 5. I vitigni per i quali puo' essere presentata istanza di nuovo impianto in aree delimitate da sottozone, oltre alla limitazione prevista dal comma precedente, sono quelli previsti dal relativo disciplinare di produzione. 6. La realizzazione dei nuovi impianti di vite e' limitata ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilita' del terreno in data antecedente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999, avvenuta il 29 settembre 1999 (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprieta' del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto, purche' debitamente registrati prima del 29 settembre 1999. La disponibilita' del terreno puo' derivare anche da usufrutto legale purche' antecedente al 29 settembre 1999. 7. I beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda con particolare riguardo alle caratteristiche oggettive e soggettive che hanno determinato il punteggio e conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il vigneto realizzato in difformita' a quanto dichiarato in domanda in modo tale che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, verra' considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Alla Direzione regionale dell'agricoltura - Via Caccia, 17 -33100 Udine regolamento (CE) n. 1627/1998 e decreto ministeriale n. 36604/1998. Richiesta assegnazione quota superficie per nuovo impianto di viti. L'impresa (a) con sede in comune di via e n. iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. partita I.V.A codice fiscale rappresentata da (b) che conduce un azienda agricola di ettari di cui ettari destinati alla coltivazione della vite. Chiede l'assegnazione di una quota di superficie pari ad ettari (c) da destinare all'impianto di viti per uve da vino in zona D.O.C. (d) nell'ambito dell'attribuzione che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha riservato alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Il nuovo impianto di viti sara' realizzato: in zona carsica ed intera provincia di Trieste per una superficie vitata pari ad ettari ; in zona collinare per una superficie vitata pari ad ettari ; in zona di pianura per una superficie vitata pari ad ettari.....................; (qualora lo stesso richiedente chiede di realizzare gli impianti di vite in zone diverse, partecipa a ciascuna graduatoria per la parte di superficie da vitare relativa a ciascuna zona) A tal fine DICHIARA che: 1. E' stata presentata almeno una volta domanda di abbandono di superfici vitate ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1422/1988: (e) : SI : NO 2. detiene diritti in portafoglio per l'esecuzione di un reimpianto di superfici vitate da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo: (e) : SI : NO 3. ha usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della D.G.R. 19 dicembre 1997, n. 3856: (e) : SI : NO 4. e' stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424: programma di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo regionale: (e) : SI : NO 5. la realizzazione del nuovo vigneto avverra' all'interno dell'area che delimita una sottozona: (e) : SI : NO 6. il nuovo vigneto verra' realizzato con vitigni a bacca: (f) : a) esclusivamente bianca : b) prevalentemente bianca : c) prevalentemente nera : d) esclusivamente nera specificare di seguito i vitigni che si intendono utilizzare con specifico riferimento a quelli ritenuti ammissibili con la D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999: 7. il nuovo vigneto verra' realizzato con il seguente numero di ceppi per ettaro: (f) : a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina : b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e 4.500 in collina : c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina 8. il nuovo vigneto verra' realizzato con sistemi di allevamento "Gujot" o "cordone speronato": (e) : SI : NO in caso di risposta "NO" specificare di seguito il sistema di allevamento che si intende attuare 9. il nuovo vigneto verra' realizzato con palificazione in legno: (e) : SI : NO 10. il personale fisso occupato in azienda e' il seguente: (f) : a) 6 unita' e oltre : b) da 2 a 5 unita' : c) meno di 2 unita' per quanto riguarda il personale avventizio eventualmente impiegato in azienda nel corso del 1999, specificare di seguito il numero delle giornate lavorative complessivamente prestate 11. aderisce al consorzio di tutela D.O.C.: (e) : SI : NO 12. ha attuato nel corso del 1999 il metodo di produzione biologico previsto dal regolamento C.E.E. 2092/1991, oppure l'attivita' ecocompatibile prevista dal regolamento C.E.E. 2078/1992 integrato dal regolamento C.E. n. 2603/1999: (e) : SI : NO 13. ha presentato domanda di adesione al programma operativo di consolidamento stutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (e) : SI : NO 14. detiene diritti di portafoglio per l'esecuzione di reimpianto di superfici vitate da meno di tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo: (e) : SI : NO 15. ha acquistato diritti di impianto da altre aziende agricole in data antecedente al 29 settembre 1999: (e) : SI : NO Dichiara altresi' di dare il proprio consenso affinche' l'amministrazione regionale possa svolgere gli eventuali accertamenti in azienda prima e dopo l'avvenuta realizzazione del vigneto. Qualora dagli accertamenti istruttori effettuati prima e dopo la realizzazione del vigneto emergano dichiarazioni false o comunque tali che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, l'amministrazione regionale provvedera' all' archiviazione della pratica e il vigneto gia' realizzato verra' considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato. Successivamente alla stesura della graduatoria l'amministrazione regionale si riserva di richiedere ed acquisire ogni utile elemento a comprova di quanto dichiarato nella presente domanda dai richiedenti assegnatari della superficie da destinare a nuovo impianto di viti. La domanda in duplice copia deve pervenire, entro i termini stabiliti dal D.P.G.R. che sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, alla direzione regionale dell'agricoltura. La data di tale riferimento da prendere in considerazione e' quella corrispondente al numero di protocollo posto sulla domanda stessa ovvero quella del timbro postale di partenza. Data................................ Firma