(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 20
    1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1994, n.
10  (norme  per  l'edilizia  residenziale pubblica) e' sostituito dal
seguente:
      "1.  La  giunta  regionale, su proposta dei comuni interessati,
puo'  riservare per gravi situazioni di emergenza abitativa una quota
percentuale  degli alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito
territoriale  cosi'  come definito dalla programmazione di settore. A
tal fine i comuni proponenti formulano una specifica richiesta con la
determinazione  della  quota  percentuale occorrente per fornteggiare
l'emergenza abitativa".