(Pubblicata  nel  2o  supplemento  ordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 13 del 31 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Disposizioni non finanziarie
    1.  Al  fine  di  ridurre  l'onere del debito pubblico, la giunta
regionale    e'   autorizzata   a   rinegoziare,   anche   ricorrendo
all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui
stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.
    2.  In  caso  di  ricorso  all'estinzione  anticipata,  la giunta
regionale  e'  autorizzata,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  a
contrarre    nuovi    mutui   per   un   importo   pari   al   debito
residuo, maggiorato  degli  oneri  per  l'estinzione,  e  a  un tasso
variabile  o  fisso  annuo iniziale le cui rate complessive non siano
superiori alle rate dei mutui da estinguere.
    3.  Per  le  operazioni  di  cui  al  comma  2, e' autorizzato il
pagamento  della  penale  contrattualmente  prevista per l'estinzione
anticipata. E consentito, altresi', l'allungamento o la ridefinizione
del  periodo di ammortamento per le operazioni di cui e' accertata la
convenienza economica.
    4.  L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma
2,  e'  garantito  alla  Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di
previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
    5.   La  giunta  e'  autorizzata,  nel  caso  in  cui  gli  oneri
complessivi  risultino  inferiori rispetto a quelli da sostenersi con
la   contrazione   dei   mutui,  ad  emettere  uno  o  piu'  prestiti
obbligazionari  o  ad  utilizzare  altri strumenti operativi previsti
dalla  prassi  dei  mercati  finanziari,  informandone  la competente
commissione consiliare.
    6.  Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5, possono
essere effettuate sul mercato interno e sull'estero.
    7.   La  giunta  e'  autorizzata,  altresi',  ad  utilizzare  gli
strumenti  di  cui al comma 5, anche al di fuori della rinegoziazione
dei mutui.
    8.  La  Regione,  al  fine  di  cogliere  eventuali  opportunita'
finanziarie  future piu' favorevoli, inserisce in tutte le operazioni
finanziarie  le  clausole  della  estinzione  e  della rinegoziazione
anticipata delle stesse.
    9.   La  giunta  regionale,  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti  dalla  presente  legge e' autorizzata ad adottare tutti gli
atti   opportuni  ivi  compresi  quelli  di  variazione  al  bilancio
regionale, ove necessari.
    10.  Alla  legge  regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in
materia  di  assegno  vitalizio  e  indennita'  di  fine  mandato dei
consiglieri  regionali)  e  successive  modificazioni ed integrazioni
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 2 dell'art. 6, sono aggiunti i seguenti commi:
      "2-bis).  Il  consigliere che cessa dal mandato alla fine della
legislatura dopo aver versato il contributo di cui all'art. 4, per un
periodo  di  almeno  cinque  anni  ha  la  facolta'  di  chiedere  la
restituzione  dei  contributi  versati  nella  misura del 100%, senza
rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi.
      2-ter).  La  restituzione dei contributi di cui al comma 2-bis,
comporta  la  decadenza  dal  diritto  al  conseguimento dell'assegno
vitalizio  di cui all'art. 2, e all'indennita' di fine mandato di cui
all'art. 3".
      b) dopo il comma 5 dell'art. 6, e' aggiunto il seguente comma:
      "5-bis).  La  facolta'  di  cui  al comma 2-bis si esercita con
apposita  domanda al presidente del consiglio regionale da inoltrare,
a  pena  di  decadenza, entro novanta giorni dalla data di cessazione
del mandato".
      c) i  commi 4-bis e 4-ter dell'art. 7, come aiunti dall'art. 2,
comma  5,  lettera a) della legge regione 14 gennaio 2000, n. 2, sono
abrogati;
      d) i commi 1 e 2 dell'art. 10, sono modificati come segue:
      "1.  Le  norme della presente legge si applicano ai consiglieri
eletti  per  la  prima volta al consiglio regionale nelle legislature
successive a quella della sua entrata in vigore.
    2.  Salvo  quanto disposto al comma 2 dell'art. 7, ai consiglieri
diversi  da  quelli  di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi
causa,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di cui alla legge
regionale  10 febbraio  1983,  n.  12  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  escluso  in  ogni  caso  il  ricalcolo  dell'assegno a
seguito di successive variazioni della indennita' di funzione.".
      e) dopo  il  comma  3  dell'art.  10,  sono aggiunti i seguenti
commi:
      "3-bis).  I  consiglieri  di cui al comma 2, non piu' in carica
nella  legislatura  1995/2000  e  che non percepiscono gia' l'assegno
vitalizio, ma che hanno percepito l'indennita' di fine mandato, hanno
facolta'  di  rinunciare  all'assegno  vitalizio  e  di  ottenere  la
restituzione   dei   contributi   versati   a   tale   titolo,  senza
rivalutazione   monetaria   ne'  corresponsione  di  interessi.  Tale
facolta'  deve essere esercitata, con le modalita' di cui all'art. 6,
comma 5-bis, entro il termine del 30 giugno 2000.
      3-ter).  I  consiglieri  di  cui  al  comma  2, in carica nella
legislaura  1995/2000  hanno facolta' di ottenere la restituzione dei
contributi   versati   nella  misura  del  100%  senza  rivalutazione
monetaria  ne'  corresponsione  di  interessi  e  con  detrazione dei
contributi  eventualmente  gia'  riscossi.  Tale facolta' deve essere
esercitata, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5-bis, entro il
30 giugno  2000. La restituzione dei contributi comporta la decadenza
dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennita'
di fine mandato.".
    11.  Allo  stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio per
l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti vanazioni:
      la   descrizione  del  capitolo  2.2.2.1.2908  "contributi  per
l'inserimento  sociale  e  lavorativo  delle  persone  a  rischio  di
emarginazione  e  per  l'eliminazione  di barriere architettoniche in
immobili  adibiti  a  civile  abitazione  di  persone  portatrici  di
handicap"  e'  cosi'  modificata "Contributi per l'eliminazione delle
barriere  architettoniche  in immobili adibiti a civile abitazione di
persone  anziane  o  portatrici  di  handicap",  ai  sensi  di quanto
disposto  dall'art.  74,  comma  2,  lettera c) della legge regionale
7 gennaio  1986,  n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi
socio-assistenziali della Regione Lombardia);
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 2 e' istituito il capitolo
2.2.2.1.5214 "Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli
oneri   sostenuti  per  le  trasformazioni  tecniche  dei  centralini
telefonici  per  non  vedenti", ai sensi di quanto disposto dall'art.
79,   comma   4   della   legge   regionale   7 gennaio  1986,  n.  1
(Riorganizzazione  e  programmazione  dei servizi socio-assistenziali
della Regione Lombardia);
      all'ambito  2,  settore 4, obiettivo 2 e' istituito per memoria
il capitolo 2.4.2.2.5215 "contributi straordinari a fondo perduto per
l'iniziativa Frisl Beni culturali - Spettacolo";
      la  descrizione  del capitolo 4.2.1.1.4963 e' cosi' modificata:
"Spese  per  il conferimento delle funzioni tecnico amministrative in
materia  di  trasporto  pubblico,  impianti  a fune e sistemi a guida
vincolata,   navigazione   interna  a  favore  delle  amministrazioni
provinciali,   delle  comunita'  montane  e  dei  comuni",  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  2, degli articoli 5 e 6 comma 1 e dell'art. 31,
commi 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del
trasporto pubblico locale in Lombardia);
      la  descrizione  del capitolo 4.2.2.2.4956 e' cosi' modificata:
"Spese  per  l'avvio e l'impianto delle attivita' delegate in materia
di  demanio  delle  acque  interne ai comuni lacuali rivieraschi", ai
sensi  dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e dell'art. 31, comma 3,
lettera f) della legge regionale 22/1998.
    12.  Sono  autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art.
36,  comma  7-quinquies della legge regionale n. 34/1978 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  tra  il  capitolo 2.4.2.2.5215 e il
capitolo    2.4.2.2.5102,    appartenenti    al    gruppo    capitoli
"2.4.2.2.5102".
    13.  Alla  legge  regionale  6 dicembre  1999,  n.  23 (Politiche
regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modificazioni;
      a) all'art.  3,  comma  10,  il  terzo  e  quarto  periodo sono
sostituiti dal seguente:
      "Al  fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso
alle agevolazioni, verranno stipulate convenzioni integrative con gli
istituti   di   credito   gia'   convenzionati  con  la  Regione  per
l'erogazione  dei  contributi  previsti  dalla  vigente  normativa in
materia   di   edilizia  residenziale  pubblica;  la  Regione  potra'
stipulare  la  convenzione integrativa di cui al presente comma anche
con  altri  istituti  di  credito  prescelti  dai beneficiari che non
risultassero gia' convenzionati.";
      b) all'art. 6, il comma 9 e' cosi' sostituito:
      "9.   Sono   autorizzate   per   l'esercizio  finanziario  2000
variazioni  compensative  ai  sensi  dell'art.  36, comma 7-quinquies
della  legge  regionale  n.  34/1978  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  tra  i  seguenti capitoli: 2.2.9.1.5093, 2.2.9.1.5091,
2.2.9.1.5092,  2.2.9.1.5090, 2.2.9.1.5104, 2.2.9.1.5109, appartenenti
al gruppo capitoli "2.2.9.1.5090".".
    14.  All'elenco  "E"  relativo  ai capitoli di spesa collegati ai
fini  delle  variazioni  compensative  ex  art. 36, comma 7-quinquies
della  legge  regionale  n.  34/1978  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 2000,
sono  aggiunti il gruppo capitoli "2.2.9.1.5090" e il gruppo capitoli
"2.4.2.2.5102".
    15.  Alla  legge  regionale  31 marzo  1978,  n.  34 (Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della   Regione)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
apportata la seguente modifica:
      a) dopo il comma 3 dell'art. 50, e' aggiunto il seguente 3-bis:
      "3-bis.   Per   facilitare   la   realizzazione   di  programmi
comunitari,  le  economie  realizzate  sugli  impegni assunti nei due
esercizi   finanziari   precedenti   e   imputati   ai   capitoli  di
cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonche' quelli
relativi  ai  fondi  per  l'ulteriore  finanziamento,  possono essere
reiscritte  nella  competenza dell'esercizio finanziario in corso con
le procedure di cui al presente articolo.".
    16.  Al  fine  di  consentire  la  completa  realizzazione  degli
interventi  in corso relativi all'iniziativa A) Anziani, finanziati a
valere   sul   F.R.I.S.L.   1992/1993,   puo'   essere  concessa  per
l'ultimazione  dei  lavori, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12
della   legge   regionale  14 dicembre  1991,  n.  33  "Modifiche  ed
integrazioni  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della  Regione"  e  successive  modificazioni.  Istituzione del fondo
ricostituzione  infrastrutture  sociali  Lombardia (F.R.I.S.L.)", una
ulteriore    proroga    per    un    periodo    non    superiore    a
trecentosessantacinque giorni.
    17. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in
materia  di  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  delle  benzine)  e'
apportata la seguente modifica:
      a) il comma 3 dell'art. 6, e' sostituito dal seguente:
    "3.  Le  modalita'  di  rimborso,  da  effettuarsi anche mediante
apposite  aperture  di  credito,  secondo le procedure previste dalla
legge  regionale  10 novembre  1979,  n. 57 (Procedure della gestione
contabile  dei  delegati  alla  spesa), e successive modificazioni ed
integrazioni,   sono  disciplinate  dai  provvedimenti  della  giunta
regionale di cui all'art. 2, comma 1.".
    18.  Alla  legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione
della   Regione   alla  Finlombarda  S.p.a.  per  lo  sviluppo  della
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la  lettera  c)  del  comma primo dell'art. 3, e' sostituita
dalla seguente:
      "e)  che sia assicurata l'adeguata rappresentanza della Regione
negli   organi   amministrativi  della  societa',  secondo  le  forme
stabilite dallo statuto e dalla legge regionale;";
      b) la lettera f) del comma primo dell'art. 3, e' abrogata;
      c) il comma primo dell'art. 4, e' abrogato;
      d) il comma secondo dell'art. 4, e' sostituito dal seguente:
      "I  rappresentanti  regionali sono vincolati nell'esercizio del
mandato  all'osservanza  degli  indirizzi  e  delle  direttive  della
Regione.".
    19.  Alla  legge  regionale 14 dicembre 1991, n. 33 "Modifiche ed
integrazioni  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della  Regione"  e  successive  modificazioni.  Istituzione del fondo
ricostituzione  infrastrutture  sociali  Lombardia (F.R.I.S.L.)" sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) Il comma 5 dell'art. 10, e' sostituito dal seguente:
      "5,  I  provvedimenti  di  cui  al  precedente  comma  4,  sono
comunicati entro cinque giorni alla commissione consiliare competente
in  materia  di  programmazione  e  bilancio  che  puo' motivatamente
chiederne il riesame entro i successivi quindici giorni.";
      b) Il comma 7 dell'art. 10, e' sostituito dal seguente:
      "7.   Il  provvedimento  di  cui  al  comma  4,  ha  valore  di
concessione  dei  contributi  in  esso  previsti  e  dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere.".