(Pubblicata nel 2o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 31 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni non finanziarie 1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la giunta regionale e' autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale. 2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la giunta regionale e' autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l'estinzione, e a un tasso variabile o fisso annuo iniziale le cui rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da estinguere. 3. Per le operazioni di cui al comma 2, e' autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata. E consentito, altresi', l'allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui e' accertata la convenienza economica. 4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2, e' garantito alla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. 5. La giunta e' autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la contrazione dei mutui, ad emettere uno o piu' prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, informandone la competente commissione consiliare. 6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5, possono essere effettuate sul mercato interno e sull'estero. 7. La giunta e' autorizzata, altresi', ad utilizzare gli strumenti di cui al comma 5, anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui. 8. La Regione, al fine di cogliere eventuali opportunita' finanziarie future piu' favorevoli, inserisce in tutte le operazioni finanziarie le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse. 9. La giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove necessari. 10. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'art. 6, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis). Il consigliere che cessa dal mandato alla fine della legislatura dopo aver versato il contributo di cui all'art. 4, per un periodo di almeno cinque anni ha la facolta' di chiedere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. 2-ter). La restituzione dei contributi di cui al comma 2-bis, comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, e all'indennita' di fine mandato di cui all'art. 3". b) dopo il comma 5 dell'art. 6, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis). La facolta' di cui al comma 2-bis si esercita con apposita domanda al presidente del consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di cessazione del mandato". c) i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 7, come aiunti dall'art. 2, comma 5, lettera a) della legge regione 14 gennaio 2000, n. 2, sono abrogati; d) i commi 1 e 2 dell'art. 10, sono modificati come segue: "1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al consiglio regionale nelle legislature successive a quella della sua entrata in vigore. 2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 7, ai consiglieri diversi da quelli di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi causa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, escluso in ogni caso il ricalcolo dell'assegno a seguito di successive variazioni della indennita' di funzione.". e) dopo il comma 3 dell'art. 10, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis). I consiglieri di cui al comma 2, non piu' in carica nella legislatura 1995/2000 e che non percepiscono gia' l'assegno vitalizio, ma che hanno percepito l'indennita' di fine mandato, hanno facolta' di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. Tale facolta' deve essere esercitata, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5-bis, entro il termine del 30 giugno 2000. 3-ter). I consiglieri di cui al comma 2, in carica nella legislaura 1995/2000 hanno facolta' di ottenere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi e con detrazione dei contributi eventualmente gia' riscossi. Tale facolta' deve essere esercitata, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5-bis, entro il 30 giugno 2000. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennita' di fine mandato.". 11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti vanazioni: la descrizione del capitolo 2.2.2.1.2908 "contributi per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap" e' cosi' modificata "Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone anziane o portatrici di handicap", ai sensi di quanto disposto dall'art. 74, comma 2, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia); all'ambito 2, settore 2, obiettivo 2 e' istituito il capitolo 2.2.2.1.5214 "Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti", ai sensi di quanto disposto dall'art. 79, comma 4 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia); all'ambito 2, settore 4, obiettivo 2 e' istituito per memoria il capitolo 2.4.2.2.5215 "contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa Frisl Beni culturali - Spettacolo"; la descrizione del capitolo 4.2.1.1.4963 e' cosi' modificata: "Spese per il conferimento delle funzioni tecnico amministrative in materia di trasporto pubblico, impianti a fune e sistemi a guida vincolata, navigazione interna a favore delle amministrazioni provinciali, delle comunita' montane e dei comuni", ai sensi dell'art. 4, comma 2, degli articoli 5 e 6 comma 1 e dell'art. 31, commi 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia); la descrizione del capitolo 4.2.2.2.4956 e' cosi' modificata: "Spese per l'avvio e l'impianto delle attivita' delegate in materia di demanio delle acque interne ai comuni lacuali rivieraschi", ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e dell'art. 31, comma 3, lettera f) della legge regionale 22/1998. 12. Sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma 7-quinquies della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, tra il capitolo 2.4.2.2.5215 e il capitolo 2.4.2.2.5102, appartenenti al gruppo capitoli "2.4.2.2.5102". 13. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modificazioni; a) all'art. 3, comma 10, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni, verranno stipulate convenzioni integrative con gli istituti di credito gia' convenzionati con la Regione per l'erogazione dei contributi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica; la Regione potra' stipulare la convenzione integrativa di cui al presente comma anche con altri istituti di credito prescelti dai beneficiari che non risultassero gia' convenzionati."; b) all'art. 6, il comma 9 e' cosi' sostituito: "9. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2000 variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma 7-quinquies della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i seguenti capitoli: 2.2.9.1.5093, 2.2.9.1.5091, 2.2.9.1.5092, 2.2.9.1.5090, 2.2.9.1.5104, 2.2.9.1.5109, appartenenti al gruppo capitoli "2.2.9.1.5090".". 14. All'elenco "E" relativo ai capitoli di spesa collegati ai fini delle variazioni compensative ex art. 36, comma 7-quinquies della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sono aggiunti il gruppo capitoli "2.2.9.1.5090" e il gruppo capitoli "2.4.2.2.5102". 15. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 3 dell'art. 50, e' aggiunto il seguente 3-bis: "3-bis. Per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie realizzate sugli impegni assunti nei due esercizi finanziari precedenti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonche' quelli relativi ai fondi per l'ulteriore finanziamento, possono essere reiscritte nella competenza dell'esercizio finanziario in corso con le procedure di cui al presente articolo.". 16. Al fine di consentire la completa realizzazione degli interventi in corso relativi all'iniziativa A) Anziani, finanziati a valere sul F.R.I.S.L. 1992/1993, puo' essere concessa per l'ultimazione dei lavori, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (F.R.I.S.L.)", una ulteriore proroga per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni. 17. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) e' apportata la seguente modifica: a) il comma 3 dell'art. 6, e' sostituito dal seguente: "3. Le modalita' di rimborso, da effettuarsi anche mediante apposite aperture di credito, secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 (Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa), e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinate dai provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.". 18. Alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma primo dell'art. 3, e' sostituita dalla seguente: "e) che sia assicurata l'adeguata rappresentanza della Regione negli organi amministrativi della societa', secondo le forme stabilite dallo statuto e dalla legge regionale;"; b) la lettera f) del comma primo dell'art. 3, e' abrogata; c) il comma primo dell'art. 4, e' abrogato; d) il comma secondo dell'art. 4, e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti regionali sono vincolati nell'esercizio del mandato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.". 19. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (F.R.I.S.L.)" sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 5 dell'art. 10, e' sostituito dal seguente: "5, I provvedimenti di cui al precedente comma 4, sono comunicati entro cinque giorni alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio che puo' motivatamente chiederne il riesame entro i successivi quindici giorni."; b) Il comma 7 dell'art. 10, e' sostituito dal seguente: "7. Il provvedimento di cui al comma 4, ha valore di concessione dei contributi in esso previsti e dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere.".