(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Molise n. 9 del
                           29 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. All'art. 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4):
    "4.  -  Per  coloro  che  si  rivolgono a strutture sanitarie sul
territorio nazionale, le spese relative al trasporto extraurbano sono
da corrispondere:
      a) spese   di   viaggio   per  l'assistito  e  per  l'eventuale
accompagnatore,  con  mezzo  pubblico  (autobus  di  linea, ferrovia,
aereo,),  rimborsabili  fino  al  cento  per cento della tariffa piu'
economica, calcolata alla data di effettuazione del viaggio stesso;
      b) spese  di  viaggio  effettuato con mezzo proprio, secondo la
tariffa prevista per i dipendenti regionali, ai sensi della normativa
regionale  vigente.  Nel  caso di pazienti non autosufficienti il cui
trasporto   presso   strutture  sanitarie  extra  regionali  richieda
l'utilizzo   di   mezzi  non  ordinari,  preventivamente  autorizzati
dall'organismo  pubblico  competente,  le spese di trasporto, nonche'
quelle  per  l'eventuale accompagnatore, sono rimborsate nella misura
del cento per cento".