(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4): "4. - Per coloro che si rivolgono a strutture sanitarie sul territorio nazionale, le spese relative al trasporto extraurbano sono da corrispondere: a) spese di viaggio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore, con mezzo pubblico (autobus di linea, ferrovia, aereo,), rimborsabili fino al cento per cento della tariffa piu' economica, calcolata alla data di effettuazione del viaggio stesso; b) spese di viaggio effettuato con mezzo proprio, secondo la tariffa prevista per i dipendenti regionali, ai sensi della normativa regionale vigente. Nel caso di pazienti non autosufficienti il cui trasporto presso strutture sanitarie extra regionali richieda l'utilizzo di mezzi non ordinari, preventivamente autorizzati dall'organismo pubblico competente, le spese di trasporto, nonche' quelle per l'eventuale accompagnatore, sono rimborsate nella misura del cento per cento".