(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 dell'11 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Capo I NORME GENERALI Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica veneta, in particolare proponendosi le seguenti finalita': a) orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda intema ed estera, garantendone nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicita'; b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali, strumentali ed autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo; c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell'offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nelle aree turisticamente omogenee cosi' come individuate rispettivamente agli articoli 2 ed 8 dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, e successive modifiche.