(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Veneto n. 33
                        dell'11 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Capo I
                           NORME GENERALI
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge  disciplina  i criteri e le procedure per
l'attuazione  degli  interventi  regionali a sostegno dei processi di
qualificazione  e  potenziamento  dell'offerta  turistica  veneta, in
particolare proponendosi le seguenti finalita':
      a) orientare    l'offerta   turistica   alle   esigenze   della
corrispondente domanda intema ed estera, garantendone nel contempo la
conservazione e la valorizzazione delle sue tipicita';
      b) orientare  e  sostenere  i  processi di integrazione tra gli
interventi   di   qualificazione   dell'offerta  degli  enti  locali,
strumentali  ed  autonomie  funzionali  e  delle imprese operanti nel
turismo;
      c) promuovere  processi  di  qualificazione  e specializzazione
dell'offerta,  privilegiando  interventi in grado di produrre effetti
moltiplicatori  delle azioni nelle aree turisticamente omogenee cosi'
come  individuate  rispettivamente  agli  articoli 2 ed 8 dalla legge
regionale 16 marzo 1994, n. 13, e successive modifiche.