(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19
                           febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La presente legge disciplina l'esercizio dell'attivita' delle
agenzie  di  viaggi e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche' l'organizzazione di
viaggi  e  soggiorni da parte delle associazioni senza scopo di lucro
ai  sensi  dell'art. 10  della  stessa  legge  n. 217/1983 e di altri
organismi operanti nel settore.
    2.  Non  sono  soggetti alle disposizioni della presente legge le
imprese   esercenti   servizi   pubblici  di  trasporto  ferroviario,
automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale,
la cui attivita' si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita
di propri biglietti.
    3.  Non sono soggetti, altresi', alle disposizioni della presente
legge  i  consorzi  e le societa' consortili di cui, rispettivamente,
agli  articoli  2602  e  seguenti  e  2615-ter del codice civile, fra
strutture   ricettive  che  effettuino  servizi  di  prenotazione  ed
assistenza  esclusivamente  a favore delle imprese consorziate, anche
avvalendosi  di  strumenti  infotelematici  e  mediante l'apertura di
propri distinti uffici.