(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attivita' delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche' l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 217/1983 e di altri organismi operanti nel settore. 2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attivita' si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti. 3. Non sono soggetti, altresi', alle disposizioni della presente legge i consorzi e le societa' consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615-ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.