(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 9 del
                           30 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

    la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La  Regione  Lazio  favorisce  e  promuove, nell'ambito delle
politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi
e  delle  produzioni  di  qualita', la tutela delle risorse genetiche
autoctone   di   interesse   agrario,  incluse  le  piante  spontanee
imparentate  con  le  specie  coltivate,  relativamente  alle specie,
razze,  varieta',  popolazioni,  cultivar, ecotipi e doni per i quali
esistono   interessi  dal  punto  di  vista  economico,  scientifico,
ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.
    2.  Possono  considerarsi  autoctone,  ai fini di cui al comma 1,
anche   specie,  razze,  varieta'  e  cultivar  di  origine  esterna,
introdotte  nel  territorio regionale da almeno cinquanta anni e che,
integratesi     nell'agroecosistema    laziale,    abbiano    assunto
caratteristiche  specifiche tali da suscitare interesse ai fini della
loro tutela.
    3.  Possono  altresi'  essere  oggetto  di  tutela  a norma della
presente   legge   anche  le  specie,  razze,  varieta',  attualmente
scomparse  dalla  Regione e conservate in orti botanici, allevamenti,
istituti  sperimentali,  banche genetiche pubbliche o private, centri
di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse
a favorire la reintroduzione.