(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10
                            maggio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Composizione,  durata in carica e modalita' di elezione del consiglio
dei  sanitari  delle  aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.  Integrazione alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
                     e successive modificazioni.
    1.  Dopo  l'art. 18 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
    "Art.  18-bis  (Composizione,  durata  in  carica  e modalita' di
elezione del consiglio dei sanitari). - 1. La giunta regionale, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana,  con  propria  deliberazione,  direttive  per  disciplinare la
composizione,  la  durata  in  carica  e le modalita' di elezione del
consiglio  dei sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3,
comma  12,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502  e
successive  modificazioni  ed assicurando un equilibrato rapporto tra
le varie componenti professionali.".