(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Composizione, durata in carica e modalita' di elezione del consiglio dei sanitari delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Integrazione alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni. 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis (Composizione, durata in carica e modalita' di elezione del consiglio dei sanitari). - 1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con propria deliberazione, direttive per disciplinare la composizione, la durata in carica e le modalita' di elezione del consiglio dei sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed assicurando un equilibrato rapporto tra le varie componenti professionali.".