(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2000).
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.    Nel    quadro    dei   principi   costituzionali   relativi
all'ordinamento  regionale,  ed  in  particolare a quelli di cui alla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l'elezione   diretta   del   presidente   della  Giunta  regionale  e
l'autonomia   statutaria   delle   regioni),  nonche'  in  attuazione
dell'art.  4  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento delle autonomie
locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265,
le  funzioni  di  competenza della Regione, degli enti locali e delle
autonomie  funzionali,  attinenti  alle  materie  di  cui  al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15  marzo  1997, n. 59) e, in
particolare, ai seguenti ambiti:
      a) sviluppo economico ed attivita' produttive;
      b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
      c) formazione professionale;
      d) polizia amministrativa.
    2.  Le  ulteriori  materie  disciplinate  dal decreto legislativo
112/1998  sono  oggetto  di  succe'ssivo provvedimento legislativo da
adottarsi  entro  il  29  febbraio  2000,  nel  rispetto dei principi
generali di cui al presente titolo.