(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2000). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), nonche' in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, le funzioni di competenza della Regione, degli enti locali e delle autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti: a) sviluppo economico ed attivita' produttive; b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture; c) formazione professionale; d) polizia amministrativa. 2. Le ulteriori materie disciplinate dal decreto legislativo 112/1998 sono oggetto di succe'ssivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.