(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del
                           19 marzo 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art. 121  della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949,
n. 631;
    Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 58-29547 del
1o marzo 2000;
    Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Circolazione delle unita' di navigazione
    1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla
riva,  la  navigazione  e'  consentita  soltanto ai natanti a vela, a
remi,  a  pedale,  alle tavole a vela, alle unita' intente alla pesca
professionale  e  dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere
condotte  ad  una  velocita'  consona  all'esercizio della pesca alla
traina.
    2. Alle  unita'  a  motore  e' consentito l'attraversamento della
fascia  di  cui al comma 1, per la via piu' breve (perpendicolarmente
alla costa), ad una velocita' non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).
    3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocita' diurna
e  notturna  delle  unita' di navigazione non puo' superare il limite
massimo  di  45  km/h  (25  nodi  circa),  tranne  che  per le unita'
esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per
le  quali  la  velocita' notturna massima consentita e' di 14 km/h (7
nodi circa).
    4. E'  comunque  fatto  obbligo  ai  conducenti  delle  unita' di
navigazione  di  regolare  la  velocita'  del  mezzo  in  modo da non
costituire  pericolo  per  le  persone e per le altre unita', tenendo
conto  della  densita'  del traffico, della visibilita' e dello stato
del lago.
    5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non si applicano:
      a) alle  unita'  adibite in operazioni di soccorso, alle unita'
in  servizio  della  protezione  civile,  dei vigili del fuoco, della
guardia  di  finanza,  delle  forze  dell'ordine,  della  provincia e
dell'ente Regione;
      b) alle  unita' con targa temporanea ed operative appositamente
autorizzate dal settore regionale navigazione interna e merci;
      c) alle  unita'  in  servizio  di trasporto pubblico di linea e
non;
      d) alle  unita' adibite a operazioni di controllo, assistenza e
giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
    6. Alle unita' da competizione, oltre la fascia lacuale di cui al
comma 1, e' ammesso il superamento della velocita' massima di 45 km/h
(25 nodi circa) in deroga a quanto disposto dal comma 3.