(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 marzo 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 58-29547 del 1o marzo 2000; Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Circolazione delle unita' di navigazione 1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla riva, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere condotte ad una velocita' consona all'esercizio della pesca alla traina. 2. Alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 1, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocita' non superiore a 10 km/h (5 nodi circa). 3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocita' diurna e notturna delle unita' di navigazione non puo' superare il limite massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unita' esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la velocita' notturna massima consentita e' di 14 km/h (7 nodi circa). 4. E' comunque fatto obbligo ai conducenti delle unita' di navigazione di regolare la velocita' del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita', tenendo conto della densita' del traffico, della visibilita' e dello stato del lago. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non si applicano: a) alle unita' adibite in operazioni di soccorso, alle unita' in servizio della protezione civile, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, delle forze dell'ordine, della provincia e dell'ente Regione; b) alle unita' con targa temporanea ed operative appositamente autorizzate dal settore regionale navigazione interna e merci; c) alle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea e non; d) alle unita' adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate. 6. Alle unita' da competizione, oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, e' ammesso il superamento della velocita' massima di 45 km/h (25 nodi circa) in deroga a quanto disposto dal comma 3.