(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 2 giugno 2000) IL PRESIDNETE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale"; Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172 del Ministro delle risorse agricole, alimentati e forestali, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale e' stato adottato il regolamento di esecuzione della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30; Ritenuta l'opportunita' di emanare norme procedurali per l'attuazione degli adempimenti di competenza della Regione siciliana previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dal relativo regolamento interministeriale di esecuzione; Visto il parere n. 936/1996 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 18 maggio 1999; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 31 del 15 febbraio 2000; Su proposta dell'assessore regionale per la sanita', di concerto con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Monta naturale privata 1. I riproduttori destinati alla monta naturale privata devono soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritti nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico, o nel registro anagrafico delle razze di appartenenza o nel registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato, genealogico o anagrafico, rilasciato dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.); b) essere identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. 2. I possessori dei riproduttori della specie bovina, bufalina, suina, nonche' ovi-caprina, appartenenti al libro genealogico, registro anagrafico, registro dei meticci e registro dei suini ibridi, devono comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'A.R.A.S., l'elenco dei soggetti adibiti alla monta naturale privata. 3. L'A.R.A.S. comunica annualmente, entro novanta giorni, agli assessorati regionali della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, i dati relativi ai soggetti ed alle aziende che effettuano la monta naturale privata. L'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e l'assessorato regionale della sanita' comunicano rispettivamente agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle aziende UU.SS.LL. i dati di cui sopra.