(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Sicilia n. 26 del 2 giugno 2000)
                     IL PRESIDNETE DELLA REGIONE
    Visto lo statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  Regione  Sicilia,  approvato con decreto
presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
    Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della
riproduzione animale";
    Visto  il  decreto  13  gennaio  1994,  n. 172 del Ministro delle
risorse agricole, alimentati e forestali, di concerto con il Ministro
della  sanita',  con  il  quale  e'  stato adottato il regolamento di
esecuzione della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30;
    Ritenuta   l'opportunita'   di   emanare  norme  procedurali  per
l'attuazione  degli adempimenti di competenza della Regione siciliana
previsti   dalla  legge  15  gennaio  1991,  n.  30  e  dal  relativo
regolamento interministeriale di esecuzione;
    Visto  il  parere  n.  936/1996  reso  dal consiglio di giustizia
amministrativa  per  la  Regione  Sicilia nell'adunanza del 18 maggio
1999;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  31 del 15
febbraio 2000;
    Su  proposta dell'assessore regionale per la sanita', di concerto
con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Monta naturale privata
    1.  I  riproduttori  destinati alla monta naturale privata devono
soddisfare le seguenti condizioni:
      a) essere  iscritti  nella  sezione  "riproduttori  maschi" del
libro   genealogico,   o  nel  registro  anagrafico  delle  razze  di
appartenenza   o   nel   registro   dei  suini  riproduttori  ibridi.
L'iscrizione  deve  essere  attestata  dal certificato, genealogico o
anagrafico,  rilasciato  dall'Associazione regionale allevatori della
Sicilia (A.R.A.S.);
      b) essere  identificati  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
    2.  I  possessori dei riproduttori della specie bovina, bufalina,
suina,   nonche'  ovi-caprina,  appartenenti  al  libro  genealogico,
registro  anagrafico,  registro  dei  meticci  e  registro  dei suini
ibridi,  devono  comunicare,  entro  il  31  dicembre  di  ogni anno,
all'A.R.A.S.,  l'elenco  dei  soggetti  adibiti  alla  monta naturale
privata.
    3.  L'A.R.A.S.  comunica  annualmente, entro novanta giorni, agli
assessorati  regionali  della  sanita'  e  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  i  dati relativi ai soggetti ed alle aziende che effettuano
la monta naturale privata. L'assessorato regionale dell'agricoltura e
foreste   e   l'assessorato   regionale   della   sanita'  comunicano
rispettivamente agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle
aziende UU.SS.LL. i dati di cui sopra.