(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 30 marzo 2000). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Toscana con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa aI controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), di seguito denominato "Decreto", in conformita' con i principi e criteri dettati dall'art. 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee), le competenze amministrative in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto anche dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2 . Ai fini di cui al comma 1, la Regione disciplina in particolare: a) l'esercizio delle funzioni istruttorie, finalizzate all'emanazione dei provvedimenti conclusivi in materia di attivita' a rischio di incidente rilevante, nonche' l'adozione dei provvedimenti stessi, nei tempi e con le modalita' procedimentali previste dalla presente legge; b) lo svolgimento dell'istruttoria tecnica in maniera coordinata da parte di tutti gli organi tecnici in essa coinvolti, ed in particolare dell'ARPAT rispetto al comitato tecnico regionale previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi). c) lo scambio, tra i gestori degli stabilimenti in cui si svolgono attivita' a rischio di incidente rilevante, delle informazioni finalizzate alla prevenzione del rischio, nonche' tra i gestori e le pubbliche amministrazioni competenti all'adozione degli interventi disciplinati dalla presente legge, al fine dell'eliminazione o limitazione del rischio stesso, nonche' alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio; d) l'informazione e la consultazione della popolazione residente in aree interessate da attivita' a rischio di incidente rilevante; e) il raccordo con il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale disciplinato dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale); f) lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante. 3. La Regione promuove la semplificazione delle procedure disciplinate dal titolo II della presente legge, anche nel rispetto dei criteri statali di indirizzo, previsti dall'art. 16, comma 1, lett. d) del decreto.