(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del
                           30 marzo 2000).
                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione Toscana con la presente legge disciplina, secondo
quanto  disposto  dall'art.  18,  comma  1,  del  decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
aI  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
determinate sostanze pericolose), di seguito denominato "Decreto", in
conformita'  con  i principi e criteri dettati dall'art. 18, comma 1,
della  legge  24 aprile 1998, n. 128, (Disposizioni per l'adempimento
di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee),  le  competenze  amministrative  in  materia di attivita' a
rischio  di  incidenti  rilevanti  connessi  a  determinate  sostanze
pericolose,  al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per
l'uomo  e  per l'ambiente, secondo quanto previsto anche dall'art. 72
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, (Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59).
    2  .  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  Regione disciplina in
particolare:
      a) l'esercizio    delle   funzioni   istruttorie,   finalizzate
all'emanazione dei provvedimenti conclusivi in materia di attivita' a
rischio  di incidente rilevante, nonche' l'adozione dei provvedimenti
stessi,  nei  tempi  e con le modalita' procedimentali previste dalla
presente legge;
      b) lo   svolgimento   dell'istruttoria   tecnica   in   maniera
coordinata da parte di tutti gli organi tecnici in essa coinvolti, ed
in  particolare  dell'ARPAT  rispetto  al  comitato tecnico regionale
previsto  dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio  1982,  n.  577,  (Approvazione  del  regolamento  concernente
l'espletamento dei servizi antincendi).
      c) lo  scambio,  tra  i  gestori  degli  stabilimenti in cui si
svolgono   attivita'   a   rischio   di  incidente  rilevante,  delle
informazioni  finalizzate alla prevenzione del rischio, nonche' tra i
gestori  e le pubbliche amministrazioni competenti all'adozione degli
interventi    disciplinati    dalla    presente    legge,   al   fine
dell'eliminazione  o  limitazione  del  rischio  stesso, nonche' alla
salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
      d) l'informazione   e   la   consultazione   della  popolazione
residente  in  aree  interessate  da attivita' a rischio di incidente
rilevante;
      e) il  raccordo con il procedimento di valutazione dell'impatto
ambientale  disciplinato dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79
(Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale);
      f) lo  svolgimento  delle  funzioni di vigilanza e di controllo
sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante.
    3.   La  Regione  promuove  la  semplificazione  delle  procedure
disciplinate  dal  titolo II della presente legge, anche nel rispetto
dei  criteri  statali  di  indirizzo, previsti dall'art. 16, comma 1,
lett. d) del decreto.