(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del
                           31 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha Approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1.   La  presente  legge  prescrive  misure  per  la  prevenzione
dell'inquinamento  luminoso  sul  territorio  regionale,  al  fine di
tutelare   e  migliorare  l'ambiente,  di  conservare  gli  equilibri
ecologici   nelle  aree  naturali  protette,  ai  sensi  della  legge
regionale  11 aprile  1995,  n.  49  "Norme  sui  parchi,  le riserve
naturali  e le aree protette di interesse locale" di attuazione della
legge  6 dicembre  1991,  n.  394 "legge quadro sulle aree protette",
nonche'  al fine di promuovere le attivita' di ricerca e divulgazione
scientifica degli osservatori astronomici.
    2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
      a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e
militari,  la  cui  progettazione,  realizzazione e gestione sia gia'
regolata da specifiche norme statali;
      b) agli  impianti  privati di illuminazione esterna, costituiti
da  non  piu'  di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per
ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.