(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 31 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale" di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette", nonche' al fine di promuovere le attivita' di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano: a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia gia' regolata da specifiche norme statali; b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non piu' di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.