(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 31 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni concernenti i componenti la giunta regionale 1. I componenti della giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere regionale. 2. Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali e' corrisposta una indennita' pari a quella prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 1o agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18, al netto delle ritenute di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2. 3. Ai componenti della giunta non consiglieri compete il rimborso per le spese di permanenza e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55, in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale.