(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Umbria n. 19 del 31 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Disposizioni concernenti i componenti la giunta regionale
    1. I componenti della giunta regionale sono nominati, anche al di
fuori  dei  componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei
requisiti   di   eleggibilita'   e   compatibilita'  alla  carica  di
consigliere regionale.
    2.  Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali
e'  corrisposta  una  indennita'  pari a quella prevista dall'art. 1,
comma 1, lettera b) della legge regionale 1o agosto 1972, n. 15, come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18, al
netto  delle ritenute di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n.
8  e  successive modificazioni ed integrazioni e alla legge regionale
14 gennaio 1985, n. 2.
    3. Ai componenti della giunta non consiglieri compete il rimborso
per  le  spese  di  permanenza  e il trattamento di missione previsti
dalla   legge   regionale   26  febbraio  1981,  n.  9  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    4.  Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni della legge
regionale  9 dicembre  1982,  n.  55, in materia di pubblicita' della
situazione patrimoniale.