(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 31 del 31 maggio 2000). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' del PUT 1. La Regione attraverso il PUT attua gli articoli 19 e 20 dello statuto e applica i principi programmqtici fissati dal Titolo II dello statuto medesimo individua e definisce gli elementi territoriali di riferimento. 2. La Regione garantisce il diritto della popolazione attuale e delle generazioni future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e vivibile. 3. Il PUT, ai fini di cui ai commi 1 e 2, indica le modalita' dello sviluppo sostenibile, fondato prioritariamente sulla valorizzazione delle identita' culturali della popolazione e delle risorse del territorio. 4. Il quadro delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e' definito nel piano regionale di sviluppo.