(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 31 del 31 maggio 2000).
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Finalita' del PUT
    1.  La Regione attraverso il PUT attua gli articoli 19 e 20 dello
statuto  e  applica  i  principi  programmqtici fissati dal Titolo II
dello   statuto   medesimo   individua   e   definisce  gli  elementi
territoriali di riferimento.
    2.  La  Regione garantisce il diritto della popolazione attuale e
delle  generazioni  future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e
vivibile.
    3.  Il  PUT,  ai  fini di cui ai commi 1 e 2, indica le modalita'
dello    sviluppo   sostenibile,   fondato   prioritariamente   sulla
valorizzazione  delle  identita'  culturali della popolazione e delle
risorse del territorio.
    4.  Il quadro delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo
dello  sviluppo  sostenibile  e'  definito  nel  piano  regionale  di
sviluppo.