(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 7 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 2, 3 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" per la violazione dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" sono applicate dal sindaco del comune nel quale e' stata commessa la violazione. Il sindaco e' inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alle seguenti leggi: legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"; legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"; legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative". 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 spettano al comune. 3. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 27/1997 restano comunque di competenza regionale le potesta' sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili al comune.