(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del
                           7 aprile 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
 Autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative
    1.  Le  sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 2, 3 e 7
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione
dei  reati  minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio  ai sensi
dell'art.  1  della  legge  25 giugno 1999, n. 205" per la violazione
dell'art.  2  della legge 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande"  sono  applicate  dal  sindaco del comune nel quale e' stata
commessa la violazione.
    Il sindaco e' inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni di
cui alle seguenti leggi:
      legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
      legge  regionale  12  novembre  1993,  n.  85 "Disposizioni per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie";
      legge  regionale 10 aprile 1997, n. 27 "Disposizioni in materia
di sanzioni amministrative".
    2.   I   proventi   derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
pecuniarie di cui al comma 1 spettano al comune.
      3.  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  regionale n. 27/1997
restano  comunque  di  competenza regionale le potesta' sanzionatorie
relative alle infrazioni amministrative ascrivibili al comune.