(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 19 del 26 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 1. L'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, (interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualita'), gia' sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. (Oggetto degli interventi per la qualita'). - 1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualita', con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualita' aziendale e' finalizzato: a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualita', in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria; b) alla certificazione della conformita' di sistemi di qualita' aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria; c) al mantenimento della certificazione della conformita' di sistemi di qualita'.".