(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                       19 del 26 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84
    1.  L'art.  3  della  legge  regionale  7 dicembre  1993,  n. 84,
(interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della
qualita'),  gia'  sostituito  dall'articolo  3  della legge regionale
2 settembre 1997, n. 33, e' sostituito dal seguente:
      "Art.  3.  (Oggetto  degli  interventi  per  la qualita'). - 1.
L'intervento  regionale  per  migliorare e garantire la qualita', con
l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali
di   metodologie  e  di  sistemi  per  l'adeguamento  della  qualita'
aziendale e' finalizzato:
        a) alla  realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione
di  sistemi  di  qualita',  in  coerenza con la normativa nazionale e
comunitaria;
        b) alla   certificazione  della  conformita'  di  sistemi  di
qualita' aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale
e comunitaria;
        c) al  mantenimento della certificazione della conformita' di
sistemi di qualita'.".