(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       24 del 30 maggio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
    1.  La presente legge disciplina, nel rispetto delle attribuzioni
degli  organi  cartografici  dello Stato di cui alla legge 2 febbraio
1960,  n.  68  (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla
disciplina   della   produzione   e   dei   rilevamenti  terrestri  e
idrografici) e delle disposizioni statali che regolano l'esecuzione e
la  diffusione  di  rilevamenti  aerofotogrammetrici,  nonche'  delle
attribuzioni  previste  dalla  legge  regionale 26 maggio 1993, n. 39
(Norme  per  la  costituzione  del  sistema  informativo territoriale
regionale),   l'attivita'  cartografica  e  l'elaborazione  dei  dati
informativi geografici relativi al territorio regionale.
    2. Per attivita' cartografica e elaborazione dei dati informativi
geografici si intendono tutte quelle attivita' strettamente correlate
con  gli  aspetti  di  rappresentazione  cartografica  dei  dati, che
complessivamente  costituiscono  il Sistema cartografico e geografico
regionale (S.C.G.R.).