(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 30 maggio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e definizioni 1. La presente legge disciplina, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) e delle disposizioni statali che regolano l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici, nonche' delle attribuzioni previste dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del sistema informativo territoriale regionale), l'attivita' cartografica e l'elaborazione dei dati informativi geografici relativi al territorio regionale. 2. Per attivita' cartografica e elaborazione dei dati informativi geografici si intendono tutte quelle attivita' strettamente correlate con gli aspetti di rappresentazione cartografica dei dati, che complessivamente costituiscono il Sistema cartografico e geografico regionale (S.C.G.R.).