(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       28 del 27 giugno 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Riconoscimento di titoli di conoscenza della lingua francese
    1.  Ai  fini  dell'accesso,  in  sede di prima integrazione, alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo 16
aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado),  come sostituito dall'art. 1, comma 6, della
legge  3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni urgenti in materia di
personale  scolastico),  sono esonerati dall'accertamento della piena
conoscenza  della  lingua francese i candidati in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
      a)  aver  conseguito,  nell'ambito  della  procedura abilitante
indetta  a  livello  regionale  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, della
legge  n.  124/1999,  l' abilitazione o l' idoneita' all'insegnamento
per  la  classe  di  concorso  o  per  il  ruolo nei quali richiedono
l'inclusione;
      b)  aver  conseguito  l'attestato  di  conoscenza  della lingua
francese   rilasciato  a  seguito  del  superamento  della  prova  di
accertamento  prevista dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 22
novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennita' di
bilinguismo   al  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  delle
istituzioni  scolastiche  ed  educative della Regione Valle d'Aosta),
ovvero   aver  superato  la  prova  di  accertamento  linguistico  in
occasione di un precedente concorso per esami e titoli relativo ad un
ordine di scuole diverso da quello nel quale richiedono l'inclusione;
      c)  aver  superato  un  percorso  formativo  in lingua francese
svolto,  con  le  modalita'  definite  d'intesa tra l'amministrazione
scolastica  regionale  e  le  organizzazioni  sindacali  scolastiche,
nell'ambito della procedura abilitante indetta a livello regionale ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 19 giugno 2000
                               VIERIN