(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 dell'11 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Abrogazioni 1. Sono o restano abrogate le leggi regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge. 2. Le leggi regionali di cui al comma 1, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 7 aprile 2000 GALAN