(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 9 novembre 1998. n. 13 recante "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa centro europea, trattamento dei dati peronali e ricostruzione delle zone terremotate", ed in particolare l'articolo 44, comma 3, che prevede che in caso di licitazione privata con piu' di trenta candidati le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla scelta delle imprese da invitare sulla base di criteri stabiliti da un apposito regolamento di attuazione, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneita' dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare; Vista altresi' la legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 recante "Disposizioni varie in materia di competenza regionale", il cui art. 8 prevede che per l'attuazione della suddetta procedura l'amministrazione regionale predisponga un apposito regolamento tipo; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici; Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nella seduta del 7 aprile 2000, ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 939 del 7 aprile 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento tipo per l'attuazione delle procedure di cui all'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 13/1998 in materia di licitazione privata", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farIo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Trieste, 18 maggio 2000 CIANI Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 15 giugno 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 228 Regolamento tipo per l'attuazione delle procedure di cui all'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 13/1998 in materia di licitazione privata. Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1999, n 9, costituisce per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del Friuli-Venezia Giulia, il regolamento tipo per la disciplina della procedura di aggiudicazione mediante licitazione privata di lavori pubblici di importo al di sotto della soglia comunitaria, prevista dall'art. 44, comma 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano il presente regolamento fino all'emanazione di un proprio ed autonomo atto regolamentare; nel qual caso i singoli punteggi riportati nella tabella possono variate, in piu' o in meno, fino ad un massimo di due punti, mantenendo comunque uguali i massimi punteggi attribuibili con riferimento ad ogni singolo criterio (indicato nel regolamento tipo in quindici punti). 3. Il presente regolamento trova diretta applicazione per l'amministrazione regionale. Art. 2. Numero e scelta dei concorrenti 1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa nel bando di gara i numeri minimo e massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti da invitare; il numero minimo non puo' essere inferiore a dieci e quello massimo e' pari a trenta. 2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, la scelta dei concorrenti avviene in base ai criteri relativi alla migliore idoneita' dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare, cosi' come precisato all'art. 4. Art. 3. C o m m i s s i o n e 1. Nel giorno, luogo ed ora fissato dall'amministrazione aggiudicatrice si riunisce apposita commissione, composta secondo quanto previsto dal regolamento di ciascun ente, per l'individuazione dei concorrenti da invitare secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. 2. Dell'espletamento della procedura di cui al comma 1, viene redatto apposito verbale. Art. 4. C r i t e r i 1. I criteri per la valutazione oggettiva delle imprese, di cui all'art. 2, sono i seguenti: a) idoneita' dimensionale, determinata sulla base della cifra di affari in lavori, derivante da attivita' diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando e del rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra di affari relativa allo stesso periodo; b) idoneita' tipologica, determinata sulla base dell'importo complessivo del lavori eseguiti nella categoria prevalente, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando. In caso di lavori che presentino particolare complessita' tecnica, l'amministrazione richiede nel bando di gara il possesso di idonee attrezzature; c) idoneita' di localizzazione operativa, determinata sulla base del numero di dipendenti dell'impresa iscritti presso le sedi INPS e INAIL della regione sul totale dipendenti alla data di pubblicazione del bando. Art. 5. Accertamento e valutazione dei requisiti 1. L'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestanti le idoneita' di cui all'art. 4. 2. L'applicazione dei criteri di cui all'art. 4, viene effettuata sulla base della tabella, di cui all'allegato A del presente regolamento. Art. 6. G r a d u a t o r i a 1. Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare sulla base del requisiti attestati dai candidati ai sensi dell'art. 5, l'amministrazione aggiudicatrice provvede: a) ad attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione della tabella di cui all'art. 5, comma 2; b) a formare la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio totale, secondo le risultanze del calcolo precisato alla lettera a) del presente articolo. 2. Sono invitati alla gara i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria. 3. In caso di parita' di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'art. 4, lettera b); in caso di ulteriore parita' di punteggio l'amministrazione colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'art. 4, lettera a); in caso di parita' di punteggio anche in relazione ai criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'art. 4, lettera c); infine in caso di ulteriore parita' si procede per sorteggio. Art. 7. Associazioni temporanee di impresa 1. Nel caso di associazioni temporanee di impresa la valutazione dei criteri di cui all'art. 4, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, avviene nel seguente modo: a) per le associazioni orizzontali, ai finii della determinazione del criteri indicati alle lettere a) e b), vengono considerati la cifra di affari in lavori e l'importo del lavori eseguiti nella categoria prevalente con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui alla lettera c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo; b) per le associazioni verticali, al fine della determinazione del criterio previsto alla lettera a), viene considerata la cifra di affari del raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini dei criteri indicati alle lettere b) e c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo. Art. 8. Consorzi di imprese 1. Le disposizioni dell'art. 7, si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi di imprese di cui all'art. 2602 del codice civile, nonche' ai consorzi di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni. Art. 9. Disposizioni transitorie 1. A partire dal 10 gennaio 2001 i requisiti previsti dalla tabella di cui all'art. 5, comma 2, sono aumentati del trenta per cento secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 2. Qualora imprese gia' qualificate ai sensi dei titoli I, il e III del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, chiedano di partecipare alla licitazione privata ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 13/1998, la loro inclusione tra le trenta imprese previste avviene automaticamente senza procedere, nei loro confronti, alla valutazione dei criteri di cui all'art. 4. CIANI