(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: "Normativa organica del commercio in sede fissa"; Visto il "Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7", approvato con D.P.G.R. 0147/Pres. del 7 maggio 1999, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1999 (Registro 1, foglio 241), ed in particolare l'art. 4 che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 3, comma 3, della citata legge regionale n. 8/1999, individua, all'interno del settore merceologico riservato agli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattro ore, la voce "farmaci da banco e presidi sanitari di base (non comprende i prodotti riservati alla vendita nelle farmacie)"; Preso atto che tale dicitura da' adito ad incertezze applicative ed interpretative tali da far pervenire ad una vera e propria vendita di medicinali al di fuori delle farmacie, e questo in violazione alle norme sul servizio farmaceutico; Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica di detto articolo mediante soppressione dell'intera voce sopra richiamata; Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive che nella seduta del 24 marzo 2000 ha espresso in merito parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1130 del 21 aprile 2000; Decreta: E' approvata la modifica dell'art. 4, comma 1, del "Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la detenninazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7", approvato con D.P.G.R. n. 0147/Pres. del 7 maggio 1999, mediante soppressione della voce: "farmaci da banco e presidi sanitari di base (non comprende i prodotti riservati alla vendita nelle farmacie)". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Trieste, 10 maggio 2000 CIANI Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 15 giugno 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 225