(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista   la   legge  regionale  19 aprile  1999,  n.  8,  recante:
"Normativa organica del commercio in sede fissa";
    Visto il "Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle
merceologiche  ai  nuovi settori alimentare e non alimentare e per la
determinazione  dei  settori merceologici speciali, di cui alla legge
regionale  19 aprile  1999,  n.  8,  art.  3, comma 7", approvato con
D.P.G.R.  0147/Pres.  del  7  maggio  1999, registrato alla Corte dei
conti  il  17 giugno 1999 (Registro 1, foglio 241), ed in particolare
l'art.  4  che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 3, comma 3,
della  citata  legge  regionale n. 8/1999, individua, all'interno del
settore  merceologico  riservato  agli  esercizi  di  vicinato per la
vendita  al  dettaglio  in  orario  notturno,  ovvero nell'arco delle
ventiquattro  ore,  la  voce  "farmaci da banco e presidi sanitari di
base   (non   comprende  i  prodotti  riservati  alla  vendita  nelle
farmacie)";
    Preso  atto che tale dicitura da' adito ad incertezze applicative
ed interpretative tali da far pervenire ad una vera e propria vendita
di medicinali al di fuori delle farmacie, e questo in violazione alle
norme sul servizio farmaceutico;
    Ritenuto  pertanto  di provvedere alla modifica di detto articolo
mediante soppressione dell'intera voce sopra richiamata;
    Sentito    il    comitato   dipartimentale   per   le   attivita'
economico-produttive  che  nella seduta del 24 marzo 2000 ha espresso
in merito parere favorevole;
    Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1130 del
21 aprile 2000;
Decreta:      E'  approvata  la  modifica  dell'art.  4, comma 1, del
"Regolamento    per    l'assegnazione    delle   previgenti   tabelle
merceologiche  ai  nuovi settori alimentare e non alimentare e per la
detenninazione  dei  settori merceologici speciali, di cui alla legge
regionale  19 aprile  1999,  n.  8,  art.  3, comma 7", approvato con
D.P.G.R. n. 0147/Pres. del 7 maggio 1999, mediante soppressione della
voce:  "farmaci  da banco e presidi sanitari di base (non comprende i
prodotti riservati alla vendita nelle farmacie)".
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
      Trieste, 10 maggio 2000
                                CIANI
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 15 giugno 2000
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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