(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 25 luglio 2000). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Scioglimento di consorzi e societa' consortili 1. Ni casi di sciogliment, ai sensi dell'art. 2611 del codice civile, di consorzi e societa' consortili, costituiti anche in forma di societa' cooperativa per le finalita' di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44, che abbiano realizzato fabbricati sulle aree di proprieta' regionale sulle quali sia stato costituito un diritto di superficie ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 9/1989, resta fermo, in capo agli assegnatari e agli acquirenti, il vincolo di destinazione dei fabbricati medesimi stabilito dall'art. 8 della legge regionale n. 9/1989, elevato a trenta anni, decorrenti dalla costituzione del diritto di superficie in favore del consorzio o della societa' consortile. 2. In sede di liquidazione, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere trasferite al fine del solo utilizzo per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi o commerciali e di servizi. 3. I consorziati o i soci assegnatari e gli acquirenti subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione facenti capo al consorzio o alla societa' consortile.