(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 25 luglio 2000).
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Scioglimento di consorzi e societa' consortili
    1.  Ni  casi  di  sciogliment, ai sensi dell'art. 2611 del codice
civile,  di consorzi e societa' consortili, costituiti anche in forma
di  societa' cooperativa per le finalita' di cui alla legge regionale
24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo
degli  insediamenti  artigiani),  modificata dalla legge regionale 19
agosto  1992,  n. 44, che abbiano realizzato fabbricati sulle aree di
proprieta'  regionale  sulle quali sia stato costituito un diritto di
superficie  ai  sensi  dell'art.  5  della legge regionale n. 9/1989,
resta  fermo,  in capo agli assegnatari e agli acquirenti, il vincolo
di  destinazione  dei fabbricati medesimi stabilito dall'art. 8 della
legge  regionale  n.  9/1989, elevato a trenta anni, decorrenti dalla
costituzione  del  diritto  di  superficie  in favore del consorzio o
della societa' consortile.
    2.  In  sede  di  liquidazione,  le  porzioni  di  fabbricato non
assegnate  ai consorziati o ai soci possono essere trasferite al fine
del  solo  utilizzo  per  la  localizzazione  di  nuovi  insediamenti
produttivi o commerciali e di servizi.
    3.   I   consorziati  o  i  soci  assegnatari  e  gli  acquirenti
subentrano,  a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione facenti
capo al consorzio o alla societa' consortile.