(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 26 luglio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 70, comma 4 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, il quale autorizza l'amministrazione regionale a realizzare nella citta' di Udine una nuova struttura funzionale, qualificante anche sotto il profilo urbanistico, da destinare agli uffici regionali ivi operanti; Visto l'art. 8, comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il quale, al fine di realizzare la nuova struttura funzionale, da destinare a sede degli uffici regionali, di cui al precitato art. 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo da interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, autorizza l'amministrazione regionale a definire con il comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito accordo di programma; Visto il comma 28 del medesimo art. 8, il quale dispone che la progettazione e la realizzazione della citata struttura di cui all'art. 70, comma 4, dalla legge regionale n. 9/1996, nonche' l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma suddetto sono affidate ad un commissario straordinario nominato dall'amministrazione regionale, previa intesa con il comune di Udine; Rilevato che, ai sensi dei successivi commi 30 e 31, per l'esercizio delle proprie funzioni, il commissario dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del comune di Udine a tale scopo individuato dal comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all'espletamento del predetto incarico e puo' far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni, con la precisazione che la spesa per il personale destinato dal comune di Udine sono completamente a carico della Regione; Visto il comma 33 dello stesso art. 8, il quale, per l'attuazione degli interventi di competenza regionale indicati al menzionato comma 28, istituisce ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del suddetto commissario; Rilevato che, ai sensi del successivo comma 34, al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per la realizzazione della nuova struttura da destinare a sede degli uffici regionali, di cui all'art. 70, comma 4, della legge regionale n. 9/1996, nonche' ulteriori fondi stanziati per l'attuazione delle opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma sopra citato, per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni; Rilevato altresi' che il comma 35 dell'art. 8, della legge regionale n. 2/2000 prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, di apposito regolamento per l'amministrazione del fondo di cui sopra; Visto l'art. 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7; Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 14 aprile 2000, ha espresso all'unanimita' parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1142 del 21 aprile 2000; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento per l'amministrazione del fondo per la nuova sede degli uffici regionali in Udine, istituito dall'art. 8, comma 33, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 maggio 2000 p. Il presidente Il vice-presidente: Ciani Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 27 giugno 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 232. Regolamento per l'amministrazione del fondo per la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali in Udine, istituito dall'art. 8, comma 33, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.