(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 78 del 4 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha disposto il c.d. "rinvio limilato" autorizzando la Regione alla promulgazione e pubblicazione della presente legge ad eccezione delle seguenti disposizioni: art. 1, comma 10; art 4-bis, commi 2, 3 e 4; art. 6, comma 13; art. 7-bis, comma 2. IL PRESIDENTE DELLA GUINTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" e' autorizzata. per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 50.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 50.000.000. 3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 500.000.000. 4. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 "Istituzione e funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. 5. Il personale dipendente della giunta regionale che presta servizio nelle strutture ausiliarie dei dipartimenti - previste dall'art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - e' equiparato al personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, limitatamente alle prestazioni di lavoro straordinario e all'indennita' forfettizzata. Limitatamente ad una sola unita' ciascun dipartimento puo' avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni. 6. All'art. 8, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole "del vice presidente" sono aggiunte le parole: "e degli assessori". 7. All'art. 10, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 - cosi' come modificato ed integrato dall'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole "i presidenti delle commissioni consiliari permanenti" sono inserite le parole:"i presidenti dei gruppi consiliari". 8. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8 - cosi' come modificato ed integrato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole: "collegio dei revisori dei conti ed i" sono aggiunte le parole: "presidenti dei". 9. All'art. unico, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 1999, n. 3 - cosi' come modificato ed integrato dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole "ufficio di presidenza" sono aggiunte le parole: "i presidenti dei gruppi consiliari". 11. All'art 37, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. Ai componenti supplenti del collegio dei revisori, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, spetta una indennita' nei limiti del cinquanta per cento dell'indennita' attribuita ai componenti effettivi". 12. Il comma 12 dell'art. 37 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, si interpreta nel senso che l'indennita' spetta ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti. 13. L'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, si interpreta nel senso che l'indennita' di carica dei consiglieri di amministrazione dell'A.Fo.R. deve intendersi rapportata alle indennita' fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. 14. Al presidente dell'EDIS Calabria spetta una indennita' di carica annua lorda rapportata fino ad un massimo del quarantacinque per cento delle indennita' fisse, corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. 15. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, e' cosi sostituito: "7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennita' prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma". 16. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dirigenti generali del ruolo del consiglio regionale. E' abrogato il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8. 17. Nel rispetto dell'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attesa dell'attuazione del comma 3 dello stesso art. 40, nonche' nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - a pena di responsabilita' per danno - il personale comandato alla Regione Calabria dal 1o gennaio 1999 al 31 maggio 2000, cessa da tale posizione e viene restituito all'ente di provenienza a cura del dirigente generale del dipartimento organizzazione e personale, alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di comando. 18. Per il personale trasferito alla Regione per mobilita' nel periodo di cui al precedente comma, la giunta regionale procede alla revisione degli atti di trasferimento ed ove dovessero risultare illegittimi li annulla disponendo il rientro del personale interessato all'ente di provenienza. 19. I titolari di strutture speciali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 maggio 1997, n. 8, anche nel caso di rinuncia all'autovettura in dotazione hanno diritto all'assegnazione dell'autista proveniente da personale in servizio presso gli autoparchi regionali o distaccato da altra pubblica amministrazione. 20. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai precedenti commi dal 5 al 19, si fa fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.