(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 78 del
                          4 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha disposto  il  c.d.  "rinvio limilato" autorizzando la Regione alla
   promulgazione  e  pubblicazione  della presente legge ad eccezione
   delle seguenti disposizioni: art. 1, comma 10; art 4-bis, commi 2,
   3 e 4; art. 6, comma 13; art. 7-bis, comma 2.
                IL PRESIDENTE DELLA GUINTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983,
n.   13  "Norme  per  l'attuazione  dello  statuto  per  l'iniziativa
legislativa  popolare  e  per  il  referendum"  e'  autorizzata.  per
l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 50.000.000.
    2.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988,
n.  20  "Istituzione  del  garante  dei  diritti  del  cittadino"  e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  2000  la  spesa  di  L.
50.000.000.
    3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge
regionale  8  giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio
delle funzioni degli organi di direzione politica" e' autorizzata per
l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 500.000.000.
    4.  Per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla legge
regionale  28 marzo  1994,  n.  12  "Istituzione  e funzionamento del
comitato  regionale  per  il servizio radiotelevisivo" e' autorizzata
per  l'esercizio  finanziario  2000  la  spesa  di L. 50.000.000, con
allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa
del bilancio 2000.
    5.  Il  personale  dipendente  della  giunta regionale che presta
servizio  nelle  strutture  ausiliarie  dei  dipartimenti  - previste
dall'art. 5  della  legge  regionale  13  maggio  1996,  n.  7  -  e'
equiparato  al  personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1997,
n.  8,  limitatamente  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario e
all'indennita'   forfettizzata.  Limitatamente  ad  una  sola  unita'
ciascun  dipartimento  puo' avvalersi di personale di altre pubbliche
amministrazioni.
    6.  All'art. 8, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n.
7,  dopo  le parole "del vice presidente" sono aggiunte le parole: "e
degli assessori".
    7. All'art. 10, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n.
8  -  cosi'  come  modificato ed integrato dall'art. 13, commi 1 e 2,
della  legge  regionale  13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole "i
presidenti  delle commissioni consiliari permanenti" sono inserite le
parole:"i presidenti dei gruppi consiliari".
    8.  All'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n.
8  -  cosi' come modificato ed integrato dall'art. 13, comma 3, della
legge  regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le parole: "collegio
dei  revisori  dei  conti  ed i" sono aggiunte le parole: "presidenti
dei".
    9.   All'art.   unico,   comma   1,   della   legge  regionale  8
febbraio 1999,  n.  3  - cosi' come modificato ed integrato dall'art.
13, comma 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - dopo le
parole "ufficio di presidenza" sono aggiunte le parole: "i presidenti
dei gruppi consiliari".
    11.  All'art  37,  comma  12,  della legge regionale 22 settembre
1998, n. 10, e' aggiunto il seguente comma:
    "12-bis.  Ai  componenti  supplenti  del collegio dei revisori, a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, spetta una
indennita'   nei  limiti  del  cinquanta  per  cento  dell'indennita'
attribuita ai componenti effettivi".
    12.   Il   comma   12  dell'art.  37  della  legge  regionale  22
settembre 1998,  n.  10,  si  interpreta  nel  senso che l'indennita'
spetta  ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori
dei conti.
    13.  L'art.  21  della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, si
interpreta  nel  senso  che l'indennita' di carica dei consiglieri di
amministrazione   dell'A.Fo.R.   deve   intendersi   rapportata  alle
indennita' fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli
articoli 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
    14.  Al  presidente  dell'EDIS  Calabria spetta una indennita' di
carica  annua  lorda rapportata fino ad un massimo del quarantacinque
per   cento   delle  indennita'  fisse,  corrisposte  ai  consiglieri
regionali,  ai  sensi  degli  articoli 1 e 5 della legge regionale 14
febbraio 1996, n. 3.
    15. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996,
n. 7, e' cosi sostituito:
    "7.   Gli   incarichi   di  dirigente  generale  e  di  direzione
dell'avvocatura  sono  di natura fiduciaria e possono essere revocati
dalla  giunta  regionale.  I dirigenti generali provenienti dal ruolo
della giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino
alla   naturale   scadenza  del  relativo  contratto  individuale  di
conferimento  di  dette  funzioni,  anche  per  compiti ispettivi, di
consulenza,  studio  o  altri  specifici incarichi, fermo restando il
trattamento   economico   contrattualmente   pattuito,  ad  eccezione
dell'ulteriore  indennita'  prevista nell'ultima parte del precedente
quarto comma".
    16. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
ai  dirigenti generali del ruolo del consiglio regionale. E' abrogato
il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
    17. Nel rispetto dell'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale
13 maggio  1996,  n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, ed in
attesa  dell'attuazione del comma 3 dello stesso art. 40, nonche' nel
rispetto degli obblighi previsti dall'art. 30 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488  -  a pena di responsabilita' per danno - il personale
comandato  alla  Regione  Calabria  dal  1o gennaio 1999 al 31 maggio
2000,  cessa  da  tale  posizione  e  viene  restituito  all'ente  di
provenienza   a   cura   del   dirigente  generale  del  dipartimento
organizzazione  e  personale,  alla  scadenza  prevista  dal relativo
provvedimento di comando.
    18.  Per  il  personale trasferito alla Regione per mobilita' nel
periodo  di cui al precedente comma, la giunta regionale procede alla
revisione  degli  atti  di  trasferimento  ed ove dovessero risultare
illegittimi   li   annulla   disponendo   il  rientro  del  personale
interessato all'ente di provenienza.
    19.  I titolari di strutture speciali di cui all'art. 1, comma 1,
della  legge  26  maggio  1997,  n.  8,  anche  nel  caso di rinuncia
all'autovettura   in   dotazione   hanno   diritto   all'assegnazione
dell'autista   proveniente   da  personale  in  servizio  presso  gli
autoparchi regionali o distaccato da altra pubblica amministrazione.
    20.  Agli  oneri  derivanti  dalle attivita' di cui ai precedenti
commi   dal   5  al  19,  si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti  dei
corrispondenti  capitoli  dello  stato  di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio finanziario 2000.