(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel suppl. ord. n. 20 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 dell'11 aprile 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 163 del 7 febbraio 2000; Emana il seguente regolamento: Art. 1. C o m p e t e n z e 1. L'amministrazione provinciale provvede direttamente all'immatricolazione dei veicoli del Servizio antincendi, del Corpo forestale provinciale e della protezione civile, ed all'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli, in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante il codice della strada, nonche' all'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi. 2. Le competenze di cui al comma 1, vengono esercitate anche nei confronti delle seguenti organizzazioni provinciali di volontariato, operanti nel settore del soccorso e della protezione civile: a)Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol; b) Soccorso alpino e speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S.; c) Associazione provinciale di soccorso Croce bianca; d) Associazione provinciale per il soccorso subacqueo - Alto Adige. 3. La Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile provvede in particolare: a) all'addestramento, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente di servizio, che abilita alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni; b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relative all'addestramento di cui alla lettera a); c) agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli.