(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Region Trentino-Alto Adige n. 19 del 2 maggio 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 882 del 20 marzo 2000; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11, regolamento di esecuzione concernente "Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante", e' cosi' sostituito: "1. I distributori di carburante che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano gia' in funzione, devono essere adattati alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 1o luglio 2000. Nel caso di un volume di vendita di benzine superiore al milione di litri, il termine di adeguamento e' di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 29 marzo 2000 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000 Registro n. 1, foglio n.17