(Pubblicato nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trento n. 13 del 28 marzo 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga degli incarichi di sostituzione di dirigenti e di direttori 1. In deroga alla durata massima di un anno prevista dall'art. 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), gli incarichi di sostituzione su posto vacante di dirigenti di servizio o di direttori d'ufficio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati alla loro scadenza fino al conferimento dell'incarico di dirigente o di direttore d'ufficio e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. 2. Per il medesimo periodo del comma 1 l'incarico di sostituzione puo' essere conferito anche a coloro ai quali, in relazione alla medesima struttura organizzativa, sia gia' stato conferito l'incarico ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997 o dell'art. 32, nono e decimo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1. 3. Relativamente agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2, il periodo di sostituzione non e' computabile ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi indetti dalla provincia e dai suoi enti funzionali.