(Pubblicato  nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                   Trento n. 13 del 28 marzo 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Proroga degli incarichi di sostituzione di dirigenti e di direttori
    1.  In  deroga  alla durata massima di un anno prevista dall'art.
34,  comma  3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell'ordinamento  del  personale della provincia autonoma di Trento),
gli  incarichi  di  sostituzione  su  posto  vacante  di dirigenti di
servizio  o  di  direttori  d'ufficio in atto alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  possono  essere  prorogati  alla loro
scadenza  fino  al  conferimento  dell'incarico  di  dirigente  o  di
direttore d'ufficio e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
    2. Per il medesimo periodo del comma 1 l'incarico di sostituzione
puo'  essere  conferito  anche  a  coloro ai quali, in relazione alla
medesima struttura organizzativa, sia gia' stato conferito l'incarico
ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997
o  dell'art. 32,  nono  e  decimo  comma,  della legge provinciale 29
aprile  1983,  n.  12  (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale
della  provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli
articoli 47 e 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.
    3.  Relativamente agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e
2,  il  periodo  di  sostituzione  non  e'  computabile ai fini della
valutazione  dei  titoli  nei  concorsi indetti dalla provincia e dai
suoi enti funzionali.