(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 9 maggio 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. L'attivita' commerciale nella provincia di Trento e' disciplinata dalla presente legge, in armonia con i principi posti dalla legislazione statale. 2. La disciplina della presente legge e' diretta a: a) perseguire le finalita' previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) promuovere lo sviluppo del sistema commerciale locale, al fine di assicurare la funzionalita' e la diffusione della distribuzione nell'interesse dei consumatori; c) valorizzare la funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico provinciale, in particolare favorendo la sua integrazione con l'offerta turistica; d) assicurare la presenza di un livello minimo di servizi commerciali in tutte le aree del territorio provinciale, specialmente nelle localita' svantaggiate o insufficientemente sviluppate; e) promuovere un migliore assetto funzionale, territoriale e urbanistico degli insediamenti commerciali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale e di rivitalizzazione degli insediamenti storici.