(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 20 del 9 maggio 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.   L'attivita'   commerciale   nella  provincia  di  Trento  e'
disciplinata  dalla  presente  legge, in armonia con i principi posti
dalla legislazione statale.
    2. La disciplina della presente legge e' diretta a:
      a)  perseguire  le finalita' previste dall'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
      b)  promuovere  lo  sviluppo del sistema commerciale locale, al
fine   di   assicurare   la   funzionalita'  e  la  diffusione  della
distribuzione nell'interesse dei consumatori;
      c)  valorizzare la funzione della distribuzione nel processo di
sviluppo  del sistema economico provinciale, in particolare favorendo
la sua integrazione con l'offerta turistica;
      d)  assicurare  la  presenza  di  un  livello minimo di servizi
commerciali in tutte le aree del territorio provinciale, specialmente
nelle localita' svantaggiate o insufficientemente sviluppate;
      e)  promuovere  un  migliore assetto funzionale, territoriale e
urbanistico   degli   insediamenti   commerciali,   con   particolare
attenzione  alle  esigenze di tutela ambientale e di rivitalizzazione
degli insediamenti storici.