(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 27 giugno 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rettifiche di errori materiali nell'art. 38, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 1. Nell'art. 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialita'. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la lettera i) del comma 2 e' abrogata. Conseguentemente le lettere j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) sono rispettivamente reindicate come lettere i), j), k), l), m), n), o), p), q), r). 2. Dopo l'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 1999 e' aggiunto il seguente: "Art. 38-bis (Coordinamento delle disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3) - 1. Nell'art. 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, al comma 1 dopo le parole: "operazioni creditizie sono inserite le seguenti: "riguardanti il settore dell'edilizia abitativa . 2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 1987 e' abrogato.". 3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.