(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 27 del 27 giugno 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Rettifiche   di   errori   materiali   nell'art. 38,  in  materia  di
rinegoziazione  di mutui assistiti da agevolazioni provinciali, della
              legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.
    1. Nell'art. 38  della  legge  provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(Interventi  della  provincia  autonoma  di  Trento  per  il sostegno
dell'economia  e della nuova imprenditorialita'. Disciplina dei patti
territoriali  in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4
e disposizione in materia di commercio), come modificato dall'art. 24
della  legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la lettera i) del comma
2  e'  abrogata.  Conseguentemente le lettere j), k), l), m), n), o),
p),  q),  r), s) sono rispettivamente reindicate come lettere i), j),
k), l), m), n), o), p), q), r).
    2.  Dopo  l'art. 38  della  legge  provinciale  n.  6 del 1999 e'
aggiunto il seguente:
    "Art. 38-bis  (Coordinamento  delle  disposizioni  in  materia di
rinegoziazione  di mutui assistiti da agevolazioni provinciali di cui
all'art. 3   della   legge  provinciale  20 gennaio  1987,  n.  3)  -
1. Nell'art. 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da
ultimo  modificato dall'art. 4 della legge provinciale 7 agosto 1995,
n. 8, al comma 1 dopo le parole: "operazioni creditizie sono inserite
le seguenti: "riguardanti il settore dell'edilizia abitativa .
    2.  Il  comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 1987
e' abrogato.".
    3.  Le  rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data
di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.